LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2009
Allegati:
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
130.07 - Funzioni delegate

Art. 24
 (Norme transitorie)
1. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all' articolo 6, comma 3 , il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale rimane disciplinato dalle deliberazioni della Giunta regionale adottate in materia.
2. Fino al 31 marzo 2011, alle concessioni di beni del demanio idrico regionale disciplinate dalla presente legge si applicano i canoni determinati con decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2005, n. 0113/Pres. (Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione), così come modificato con decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2009, n. 0003/Pres. (Modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione ).
3.  
( ABROGATO )
(3)
4. L'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 si considera acquisita in relazione ad attraversamenti con elettrodotti e ad opere di scarico di diametro non superiore a 30 centimetri realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 265/2001 . La struttura regionale competente può disporre controlli a campione, in relazione a quanto disposto dal presente comma, al fine di verificare la persistenza delle condizioni che presuppongono l'autorizzazione idraulica.
5.  
( ABROGATO )
(4)
6. Le funzioni di cui all' articolo 19, comma 1 , sono trasferite a decorrere dall'1 gennaio 2010.
7. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione previsto dall' articolo 2, comma 5 , il fiume Noncello della linea navigabile Pordenone - Litoranea Veneta, di cui all'articolo 3, numero 8, dell'ordinanza n. 14655 del Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia dell'8 febbraio 1938, è considerato via navigabile e, in relazione a tale via navigabile, non trova applicazione il divieto di transito con imbarcazioni a propulsione meccanica previsto dal citato articolo 3 .
7 bis. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione previsto dall'articolo 2, comma 5, il fiume Livenza di cui all'articolo 2, numero 15, dell'ordinanza del Presidente del Magistrato delle Acque di Venezia, 8 febbraio 1938, n. 14665, è considerato via navigabile nel tratto dalla sorgente della Santissima fino al sito Unesco del Palù di Livenza anche mediante imbarcazioni a propulsione elettrica.
7 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2022 le Comunità di montagna esercitano le funzioni e i procedimenti conferiti ai sensi dell'articolo 20 bis, in relazione al rilascio delle nuove concessioni.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 4, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 4, lettera f), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3Comma 3 abrogato da art. 60, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
4Comma 5 abrogato da art. 60, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
5Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 11, lettera b), L. R. 20/2018
6Comma 7 ter aggiunto da art. 96, comma 1, L. R. 6/2021