LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2009
Allegati:
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
130.07 - Funzioni delegate

Art. 20 bis
 (Funzioni delle Comunità di montagna)
1. Le Comunità di montagna esercitano le seguenti funzioni:
a) rilascio di concessioni relative a istanze presentate da soggetti privati dopo l'1 gennaio 2022 per la realizzazione di opere sui beni del demanio idrico regionale ricadenti nell'ambito territoriale di competenza;
b) riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla lettera a).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 6/2021
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 11, comma 2, lettera b), L. R. 13/2021
3Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 11, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.