LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2009
Allegati:
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
130.07 - Funzioni delegate

Art. 20
 (Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni di cui all' articolo 12, comma 1 e delle concessioni per la posa di appostamenti fissi di cui all' articolo 12, comma 2 ;
b) riscossione e introito dei canoni relativi alle autorizzazioni e alle concessioni di cui alla lettera a) .
(1)
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 16/2012