LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

TESTO VIGENTE dal 27/10/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  22/10/2009
Allegati:
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
130.07 - Funzioni delegate

Art. 16
 (Sanzioni amministrative)
1. Per la violazione del limite di transito sui beni del demanio idrico regionale navigabili individuati ai sensi dell' articolo 2, comma 5 , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. Per la transumanza di greggi su beni del demanio idrico regionale senza l'autorizzazione idraulica o i pareri di cui all' articolo 7, comma 2 , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.
3. Per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 12 , si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 2.000 euro a 6.000 euro per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche e nautiche con o senza mezzi a motore e da 1.000 euro a 3.000 euro per lo svolgimento di manifestazioni ciclistiche su aree del demanio idrico regionale senza l'autorizzazione al transito di cui al comma 1 ;
b) da 800 euro a 1.600 euro per la costruzione di appostamenti fissi all'interno di aree del demanio idrico regionale senza la concessione di cui al comma 2 o in difformità delle caratteristiche costruttive di cui al comma 3 .
(2)
4. In ogni caso si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
5. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni si provvede secondo le modalità previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 3 per quanto attiene allo svolgimento di manifestazioni motoristiche e ciclistiche, provvede la struttura regionale competente in materia di foreste.
7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 3, lettera a), per quanto attiene alle manifestazioni nautiche con o senza mezzi a motore, e lettera b), provvedono, nell'ambito delle funzioni conferite, gli enti locali.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 142, comma 2, L. R. 17/2010
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012
3Parole sostituite al comma 7 da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012
4Parole sostituite al comma 6 da art. 104, comma 1, L. R. 26/2012
5Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 14, L. R. 8/2024