Art. 16
(Sanzioni amministrative)
1.
Per la violazione del limite di transito sui beni del demanio idrico regionale navigabili individuati ai sensi dell'
articolo 2, comma 5
, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
2.
Per la transumanza di greggi su beni del demanio idrico regionale senza l'autorizzazione idraulica o i pareri di cui all'
articolo 7, comma 2
, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.
3.
Per la violazione delle disposizioni di cui all'
articolo 12
, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a)
da 2.000 euro a 6.000 euro per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche e nautiche con o senza mezzi a motore e da 1.000 euro a 3.000 euro per lo svolgimento di manifestazioni ciclistiche su aree del demanio idrico regionale senza l'autorizzazione al transito di cui al comma 1 ;
b)
da 800 euro a 1.600 euro per la costruzione di appostamenti fissi all'interno di aree del demanio idrico regionale senza la concessione di cui al
comma 2
o in difformità delle caratteristiche costruttive di cui al
comma 3
.
4. In ogni caso si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
5.
All'accertamento e alla contestazione delle violazioni si provvede secondo le modalità previste dalla
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1
(Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 3 per quanto attiene allo svolgimento di manifestazioni motoristiche e ciclistiche, provvede la struttura regionale competente in materia di foreste.
7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 3, lettera a), per quanto attiene alle manifestazioni nautiche con o senza mezzi a motore, e lettera b), provvedono, nell'ambito delle funzioni conferite, gli enti locali.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 142, comma 2, L. R. 17/2010
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012
3Parole sostituite al comma 7 da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012
4Parole sostituite al comma 6 da art. 104, comma 1, L. R. 26/2012
5Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 14, L. R. 8/2024