LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/2009
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche

CAPO II
 VIGILANZA SULLA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
Art. 5
 (Disciplina dell'autorizzazione)
1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso il Comune competente per territorio, ai fini di cui all'articolo 6.
2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, è subordinato all'autorizzazione scritta da parte del Comune competente per territorio.
3. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione agli interventi definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), fermo restando l'obbligo del preavviso scritto e del contestuale deposito dei progetti ai sensi del comma 1, è asseverata da una dichiarazione del progettista e, per i soli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica, è anche accertata dal collaudatore. In tali casi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
3 bis. Ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica:
a) è accertata dal collaudatore con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, in relazione agli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica;
b) è asseverata dal direttore dei lavori, in relazione agli interventi su costruzioni esistenti che assolvono una funzione di limitata importanza statica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);
c) è accertata in sede di collaudo dell'intera opera, in relazione agli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica.
(2)
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano agli edifici e alle opere di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).
5. Le stazioni appaltanti i lavori pubblici presentano l'istanza di autorizzazione di cui al comma 2, prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori. Per gli interventi di natura privatistica di cui all'articolo 6, comma 2, il preavviso e il contestuale deposito di cui al comma 1 possono essere effettuati dal committente qualora il costruttore non risulti già individuato.
5 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c ter), la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche in relazione a eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 100, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 3 bis aggiunto da art. 100, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 13/2014
4Parole soppresse al comma 1 da art. 14, comma 3, L. R. 13/2014
5Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 4, L. R. 13/2014
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 5, L. R. 13/2014
7Comma 5 bis aggiunto da art. 14, comma 6, L. R. 13/2014
8Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
9Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
Art. 6
 (Procedimento di autorizzazione)
1. L'istanza intesa a ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, è presentata al Comune competente per territorio che, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, la trasmette alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, ai fini della verifica, entro cinquanta giorni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
2. Il Comune, all'esito della verifica tecnica, positivo o con prescrizioni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, rilascia l'autorizzazione scritta all'inizio dei lavori relativi agli interventi che riguardano:
a) gli edifici di interesse strategico e le opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, così come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a);
b) gli edifici e le opere diversi da quelli previsti alla lettera a);
(2)
3. Il rilascio ovvero il diniego dell'autorizzazione scritta sono comunicati al richiedente entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'esito della verifica di cui al comma 1.
4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sospende il termine di cinquanta giorni di cui al comma 1 fino alla data di ricezione, da parte dell'organismo tecnico medesimo, della documentazione richiesta.
5. L'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 2, è effettuato, altresì, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, da un collaudatore nominato anteriormente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità. Il certificato di collaudo statico è depositato presso il Comune competente per territorio.
6. Nel caso in cui una singola opera strutturale ricada sul territorio di più Comuni, il preavviso scritto e il deposito di cui all'articolo 5, nonché la presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 1, sono effettuati in ogni caso presso il Comune ricadente nell'area a maggior grado di sismicità, cui compete il rilascio dei conseguenti provvedimenti. Il Comune competente dà comunicazione agli altri Comuni interessati dalle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 3.
Note:
1Parole soppresse al comma 6 da art. 101, comma 1, L. R. 17/2010
2Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 172, comma 1, L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 6 da art. 14, comma 7, L. R. 13/2014
4Articolo sostituito da art. 71, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
5Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 102, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 2 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Comma 3 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4Comma 4 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
5Comma 5 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
6Comma 6 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
7Comma 7 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
8Comma 8 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
9Comma 9 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
10Articolo abrogato da art. 173, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 8
 (Progetti di opere strutturali)
1. I progetti di opere strutturali sono soggetti alla denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 presso il Comune competente per territorio.
2. Per i progetti delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2, che interessano zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, il deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, nonché il deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, relativi a opere e a interventi edilizi di cui all'articolo 2, realizzati dalla Protezione civile della Regione, sono effettuati presso la sede della struttura direzionale stessa che provvede a darne comunicazione al Comune competente per territorio.
3 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c ter), la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche in relazione a eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 8, L. R. 13/2014
2Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 9, L. R. 13/2014
3Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
4Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 7 aprile 2010, depositata il 15 luglio 2010 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 19 del 21 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
2Articolo abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 25/2015
Art. 10
 (Interventi realizzati dalla Regione e dagli enti locali)
1. La Regione e gli enti locali realizzano le opere e gli interventi edilizi di cui all'articolo 2 nel rispetto delle norme per la costruzione nelle zone soggette all'obbligo della progettazione antisismica di cui alla presente legge.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 8, la verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 1 può essere effettuata, in alternativa agli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, dalle strutture interne competenti in materia della Regione e degli enti locali, a condizione che non abbiano partecipato alla predisposizione dei relativi progetti.
3. L'accertamento del rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica relativamente agli interventi di cui al comma 1 è effettuato, altresì, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità.
4. La verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione a opere e a interventi edilizi di cui all'articolo 2, realizzati dalla Protezione civile della Regione, può essere effettuata, in alternativa agli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, dalla struttura tecnica interna alla stessa, a condizione che non abbia partecipato alla predisposizione dei relativi progetti, che in entrambi i casi provvede a darne comunicazione al Comune competente per territorio.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 73, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
2Comma 1 sostituito da art. 73, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3Comma 2 abrogato da art. 73, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
4Comma 3 sostituito da art. 73, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
5Comma 4 abrogato da art. 73, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
6Comma 4 bis aggiunto da art. 73, comma 1, lettera f), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
7Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.