LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/07/2009
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 7
 (Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)
1.
Il comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:
<<14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento di programmi regionali d'interventi per l'adeguamento e la messa a norma, il completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento del patrimonio d'impiantistica sportiva provinciale, comunale, di enti o altri soggetti privati senza fine di lucro, nonché per l'acquisto di attrezzature, mediante concessione di contributi annui costanti ventennali a sollievo degli oneri per la realizzazione degli interventi medesimi.>>.

2.
Dopo il comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale 17/2008, è inserito il seguente:
<<14 bis. Gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 14 comprendono anche quelli, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento degli interventi medesimi.>>.

3.
Il comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale 17/2008, è sostituito dal seguente:
<<16. I soggetti di cui al comma 15, a esclusione della Regione, concorrono, complessivamente, al finanziamento dei singoli interventi nella misura del venticinque per cento dell'ammontare totale degli oneri per la realizzazione degli interventi medesimi.>>.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 14, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 1, e dell'articolo 7, comma 14 bis, della medesima legge regionale 17/2008, come inserito dal comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5519 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
5. Al comma 21 dell'articolo 7 della legge regionale 17/2008 le parole <<ambiente e lavori pubblici e per i lavori di completamento, ristrutturazione e realizzazione dei campi da tennis>> sono sostituite dalle seguenti: <<del tennis club e per i lavori di completamento, ristrutturazione e realizzazione delle infrastrutture sportive ammesse>>.
6. Gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 21, della legge regionale 17/2008 come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5521 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione le parole <<dei campi da tennis>> sono sostituite dalle seguenti: <<del tennis club e per i lavori di completamento, ristrutturazione e realizzazione delle infrastrutture sportive annesse>>.
7. In sede di prima attuazione dell'intervento previsto dall'articolo 7, comma 24, della legge regionale 17/2008, il termine per la presentazione della domanda da parte del destinatario interessato è fissato al 31 agosto 2009.
8. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1092, con riferimento al capitolo 5399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
9. Le Amministrazioni locali soggette a commissariamento nei tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge e beneficiarie, nell'anno 2008, di contributi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), possono presentare la documentazione tecnico-amministrativa agli uffici competenti entro il 31 dicembre 2009.
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. Al comma 16 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), le parole <<diciotto mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<ventiquattro mesi>>.
15. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 16, della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 14, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1092 e al capitolo 5397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
16. 
( ABROGATO )
(8)
17. 
( ABROGATO )
(9)
18. Alla Tabella P, allegata alla legge regionale 17/2008, riferita all'articolo 7, comma 64, della legge medesima, l'indicatore di livello dell'organismo denominato Fondazione Luigi Bon è modificato dal valore 2 al valore 1 e l'indicatore di livello dell'organismo denominato Associazione internazionale dell'Operetta del Friuli Venezia Giulia è modificato dal valore 3 al valore 1.
19. Gli oneri derivanti dal comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1096 e ai capitoli 5388 e 5400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
20. 
( ABROGATO )
21. 
( ABROGATO )
22. 
( ABROGATO )
23. 
( ABROGATO )
24. 
( ABROGATO )
25. 
( ABROGATO )
26. 
( ABROGATO )
(6)
27. 
( ABROGATO )
(7)
28. 
( ABROGATO )
29. 
( ABROGATO )
30. Per la realizzazione di lavori indispensabili e urgenti di adeguamento e straordinaria manutenzione dei locali del compendio assegnato, è autorizzata la concessione all'Azienda speciale di Villa Manin di un finanziamento straordinario di 670.000 euro.
31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 670.000 euro a carico della unità di bilancio 5.3.2.1106 e del capitolo 5378 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento straordinario all'Azienda speciale di Villa Manin per la realizzazione di lavori indispensabili e urgenti di adeguamento e straordinaria manutenzione dei locali del compendio assegnato.>>.
32. Per la valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Università degli studi di Udine e per il completamento della catalogazione della sezione moderna del Fondo Gaetano Perusini, è autorizzata l'assegnazione alla medesima Università degli studi di Udine di un contributo straordinario di 80.000 euro per l'anno 2009.
33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 5.3.2.1104 e al capitolo 5294 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributo straordinario all'Università degli studi di Udine per l'acquisizione, la catalogazione e la valorizzazione del fondo Litwornia>>.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine contributi decennali fino all'importo massimo indicato al comma 36, per le spese di progettazione e di attuazione dei lavori di recupero funzionale e restauro dell'ex caserma dei vigili del fuoco in piazzale Cadorna a Udine, da eseguirsi anche per lotti funzionali, e per le spese di progettazione e realizzazione della nuova sede del museo friulano di storia naturale.
35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002 .
36. Per le finalità previste dal comma 34, è autorizzato un limite di impegno decennale di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.1108 e del capitolo 5312 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributo pluriennale al Comune di Udine per le spese di progettazione e la realizzazione della nuova sede del museo friulano di storia naturale>>. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
37. All'onere di 500.000 euro derivante dal comma 36 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.2.1094 e dal capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2018 e del bilancio per l'anno 2009.
38. I commi 30, 31 e 32 dell'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono abrogati.
39. Alla legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
<<Art. 21
 (Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena)
1. È istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.
2. Con il fondo istituito dal comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi fino all'intero importo della spesa ammissibile, le seguenti attività:
a) iniziative realizzate da istituzioni scolastiche pubbliche o dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica del Friuli Venezia Giulia (ANSAS) per il sostegno dello sviluppo dell'offerta formativa e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, con particolare riguardo a quelle di interscambio studentesco e di personale docente, realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica Slovena;
b) iniziative per lo sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse realtà culturali e linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia, realizzate da enti e organizzazioni attive per la tutela delle minoranze e la promozione delle diversità linguistiche e culturali;
c) iniziative per favorire la collaborazione transfrontaliera nei settori della cultura, dell'educazione, dello sport e delle attività ricreative, realizzate dagli enti locali territoriali dell'area di insediamento della minoranza slovena, in cooperazione con le locali autorità della Repubblica Slovena;
d) interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali della minoranza linguistica slovena, compresi gli immobili di cui all'articolo 19 della legge 38/2001, realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili stessi.
3. Con deliberazione annuale della Giunta regionale è approvato il programma di ripartizione delle risorse del fondo tra le attività previste al comma 2, sulla base delle proposte presentate annualmente, entro il 31 marzo, dai soggetti indicati al medesimo comma 2. I criteri per la formazione del programma sono fissati sentita la Commissione di cui all'articolo 8.>>;

b)
dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente articolo:
<<Art. 21 bis
 (Contributo speciale al Comune di San Pietro al Natisone)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente al Comune di San Pietro al Natisone un contributo speciale per la copertura dei maggiori oneri derivanti all'Amministrazione comunale per spese di manutenzione e gestione ordinaria, ivi comprese le spese per l'attivazione di servizi complementari alla frequenza scolastica, della sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone. L'importo del contributo per ciascun esercizio è determinato in sede di approvazione della legge finanziaria annuale.>>;

c)
il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
<<1. Nelle more dell'emanazione del regolamento per la disciplina dell'Albo regionale di cui all'articolo 5, possono accedere ai finanziamenti di cui alla presente legge gli enti e le organizzazioni costituiti da almeno due anni all'atto della presentazione della relativa domanda di contributo, che dichiarino di svolgere attività rivolta alla minoranza slovena facendo uso prevalentemente della lingua slovena.>>.

40. Per l'anno 2009, il termine per la presentazione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 39, è fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 39, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.1112, con riferimento al capitolo 5575 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009.
42. Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 39, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.2.1112, con riferimento al capitolo 5585 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009.
43. Per le finalità previste all'articolo 21 bis della legge regionale 26/2007, come inserito dal comma 21, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.1112, con riferimento al capitolo 5376 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributo speciale al Comune di San Pietro al Natisone per la copertura dei maggiori oneri relativi alla manutenzione, alla gestione e alle attività della sede dell'istituto comprensivo bilingue>>.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per l'assegnazione di una borsa di studio nell'ambito del Dipartimento di studi umanistici dell'Università di Udine, per l'approfondimento e l'analisi dei legami storici e religiosi del cristianesimo aquileiese con Alessandria d'Egitto e la tradizione marciana.
45. Per le finalità previste dal comma 44, è autorizzata la spesa di euro 18.000 per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo 5314 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Spesa per l'assegnazione di una borsa di studio in materia storica religiosa per l'approfondimento dei legami fra cristianesimo aquileiese con Alessandria d'Egitto e la tradizione marciana>>.
46. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.
Note:
1Parole sostituite al comma 44 da art. 11, comma 293, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2Parole soppresse al comma 34 da art. 5, comma 60, L. R. 5/2013
3Comma 35 sostituito da art. 5, comma 61, L. R. 5/2013
4Parole sostituite al comma 32 da art. 5, comma 62, lettera a), L. R. 5/2013
5Parole sostituite al comma 32 da art. 5, comma 62, lettera b), L. R. 5/2013
6Comma 26 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 26, L.R. 2/2000, a decorrere dall'1/1/2015.
7Comma 27 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 26, L.R. 2/2000, a decorrere dall'1/1/2015.
8Comma 16 abrogato da art. 38, comma 1, lettera v), L. R. 16/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 45, L.R. 2/2006, a decorrere dall'1/1/2015.
9Comma 17 abrogato da art. 38, comma 1, lettera v), L. R. 16/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 45, L.R. 2/2006, a decorrere dall'1/1/2015.
10Comma 10 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
11Comma 11 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
12Comma 12 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
13Comma 13 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
14Comma 20 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
15Comma 21 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
16Comma 22 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
17Comma 23 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
18Comma 24 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
19Comma 25 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
20Comma 28 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
21Comma 29 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.