LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/07/2009
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 4
 (Finalità 2 -Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per garantire il ripristino della rete viaria minore a servizio del territorio montano regionale, con particolare riguardo alla viabilità di accesso ai comprensori forestali e malghivi compromessa dalle avversità atmosferiche della trascorsa stagione invernale.
2. Gli interventi di ripristino dei danni e della funzionalità stradale sono attuati dal Servizio gestione territorio rurale e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e sono realizzati in economia nelle forme dell'amministrazione diretta e del cottimo.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico, per 400.000 euro, dell'unità di bilancio 2.1.2.5031 e del capitolo 2947 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 e, per 100.000 euro, a carico dell'unità di bilancio 2.1.1.1044 e del capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
4. In attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), e degli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), la Regione disciplina con regolamento i criteri di determinazione, gli importi e le modalità di applicazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.
6. 
( ABROGATO )
7. Le entrate derivanti dai canoni di cui al comma 4 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 1013 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Canoni per permessi di ricerca e concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.
8. 
( ABROGATO )
(8)
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), connesso alla predisposizione del Piano di azione regionale, del Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria e del Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria, previsti rispettivamente dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico).
10. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 2308 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Oneri derivanti dall'assegnazione degli incentivi connessi alla predisposizione del Piano di azione regionale, del Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria e del Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria>>.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione un finanziamento di 40.000 euro per l'attuazione di un processo partecipato ai fini della progettazione e della realizzazione di un'opera per la regolazione delle portate idriche lungo il fiume Isonzo.
12. Alla concessione e alla contestuale erogazione del finanziamento di cui al comma 11 provvede con decreto il direttore del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, previa presentazione della domanda di concessione del finanziamento corredata della relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa.
13. Con il decreto di concessione e di erogazione del finanziamento sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
14. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 2529 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento all'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione per la regolazione portate idriche fiume Isonzo>>.
15. Al comma 18 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo la parola: <<convegni,>> sono inserite le seguenti: <<attività didattiche,>>.
16. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 18, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 15, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, la cui denominazione è modificata nella seguente <<Contributi per associazioni che operano sul territorio regionale nel settore ambientale per la realizzazione di convegni, attività didattiche, studi e pubblicazioni concernenti la tutela ambientale>>.
17. Nel quadro della collaborazione tra Amministrazioni dello Stato e la Regione, l'Amministrazione regionale promuove iniziative volte a conseguire, anche in raccordo con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, il miglioramento e la sinergia delle azioni di prevenzione e di controllo ambientale sul territorio regionale, attivando strumenti di politica ambientale che favoriscano un efficace ed efficiente coordinamento delle rispettive attività, anche nell'ottica della decarbonizzazione delle medesime ai fini del raggiungimento della neutralità climatica.
17 bis. Ai fini di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni statali finanziamenti per l'acquisto o il nolo di beni necessari all'ottimizzazione dei sistemi di controllo ambientale, per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione sul territorio regionale, nonché per spese di gestione e manutenzione dei beni in dotazione, compresa la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata a far fronte ai consumi elettrici dei beni mobili e immobili utilizzati.
17 bis.1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di servizi finalizzati alla redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al comma 17 bis.
17 ter. Le attività finanziate ai sensi del comma 17 bis sono individuate mediante la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione, l'Amministrazione statale interessata e ARPA.
17 quater. Le modalità di concessione e di erogazione del finanziamento di cui al comma 17 bis a favore dell'Amministrazione statale interessata, nonché di rendicontazione della spesa, verranno definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 17 ter.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 3008, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento per la promozione di iniziative per il miglioramento delle azioni di prevenzione e controllo ambientale>>.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Artegna un finanziamento di 50.000 euro per gli studi e le attività connessi con l'analisi dello stato ambientale, la programmazione degli interventi e la gestione delle azioni finalizzate alla salvaguardia ambientale e idrogeologica del bacino del fiume Ledra di cui all'articolo 6, commi da 34 a 37, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).
20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.5.2.2018 e del capitolo 2101 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento per l'accordo di programma tra i comuni del bacino idrografico per la salvaguardia ambientale e idrogeologica del fiume Ledra>>.
21. Al comma 23 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), la parola: <<2009>> è sostituita dalla seguente: <<2010>>.
22. In via di interpretazione autentica, la misura percentuale stabilita dalla Giunta regionale nei piani di riparto, ai sensi dell'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e dell'articolo 4, comma 20, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), si applica alla somma ammissibile rendicontata ai fini della determinazione degli importi da liquidare nei limiti fissati dai rispettivi regolamenti di attuazione.
23. Al comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole <<d'intesa con la Regione Veneto e le Università delle due regioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<d'intesa tra le Università del Friuli Venezia Giulia e le altre Università italiane>>.
24. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 13, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 23, si applicano anche alle domande di concessione di contributo già presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 14, della legge regionale 1/2007.
25.
Dopo l'articolo 16 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono inseriti i seguenti:
<<Art. 16 bis
 (Scarichi in pubblica fognatura)
1. In attuazione dell'articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché sulla base dei regolamenti approvati da parte dell'Autorità d'ambito territorialmente competente.
2. Nelle more dell'adozione e approvazione dei regolamenti di cui al comma 1 il gestore del servizio idrico integrato esercita il controllo e provvede al rilascio delle autorizzazioni secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché in forza dei regolamenti in vigore alla data dell' 1 gennaio 2009.
3. Il gestore del servizio idrico integrato trasmette copia dell'autorizzazione allo scarico all' Autorità d'ambito territorialmente competente.
Art. 16 ter
 (Titolare dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione agli scarichi ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e secondo quanto previsto da tale disposizione normativa, è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. In caso di scarichi conferiti a un depuratore l'autorizzazione viene sempre intestata al gestore dell'impianto di depurazione, ancorché l'impianto non sia di proprietà del gestore e quale che sia il titolo giuridico di disponibilità dell'impianto medesimo.>>.

(1)
26. In attuazione dell'articolo 182, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è ammessa la libera circolazione sul territorio regionale delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata e destinate al recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero. Tali frazioni possono essere conferite anche a impianti non di bacino, tecnologicamente idonei al loro trattamento, che sono autorizzati in deroga al numero di impianti di bacino e alle quantità di rifiuti previsti dal piano regionale e dai programmi provinciali.
27.
Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. L'attività di progettazione di cui all'articolo 12 può essere svolta dal personale della Direzione centrale a favore di soggetti pubblici proprietari forestali, previa verifica delle priorità del servizio d'istituto e con oneri a carico del proprietario da quantificare secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.
1 ter. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 927 di nuova istituzione, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Entrate derivanti dall'attività di progettazione di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, svolta dal personale della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali>>.
1 quater. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 ter sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del Fondo per i servizi forestali di cui all'articolo 90.>>.

28. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 98 della legge regionale 9/2007 le parole <<fatta esclusione per l'articolo 9, comma 6>> sono soppresse.
29. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 83, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), si applicano anche ai rapporti convenzionali e di delega antecedenti all'entrata in vigore della presente legge, in cui gli enti locali deleganti non siano diretti beneficiari dei contributi ai sensi dell'articolo 5, comma 99, della legge regionale 4/2001.
30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 23 giugno 2010, depositata l'1 luglio 2010 (in G.U. 1a serie speciale n. 27 dd. 7 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte istitutiva dell'art. 16 ter della L.R. 16/2008.
2Comma 17 bis aggiunto da art. 3, comma 28, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3Comma 17 ter aggiunto da art. 3, comma 28, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
4Comma 17 quater aggiunto da art. 3, comma 28, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
5Parole soppresse al comma 26 da art. 4, comma 69, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
6Parole aggiunte al comma 6 da art. 5, comma 37, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7Comma 6 abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
8Comma 8 abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
9Comma 17 bis sostituito da art. 3, comma 51, L. R. 14/2016
10Parole aggiunte al comma 17 bis da art. 4, comma 31, L. R. 13/2019
11Parole sostituite al comma 17 da art. 4, comma 12, lettera a), L. R. 13/2023
12Parole aggiunte al comma 17 da art. 4, comma 12, lettera b), L. R. 13/2023
13Parole aggiunte al comma 17 bis da art. 4, comma 12, lettera c), L. R. 13/2023
14Comma 17 bis .1 aggiunto da art. 4, comma 12, lettera d), L. R. 13/2023