LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/07/2009
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 11
 (Finalità 8 - Protezione sociale)
1. Al comma 78 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<A decorrere dall'1 settembre 2009 il valore determinato dallo Stato è integrato dalla Regione in misura pari a 60 euro mensili.>>.
2.
Dopo il comma 79 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:
<<79 bis. Le risorse trasferite per le finalità di cui al comma 78 possono essere utilizzate dallo Stato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'erogazione.>>.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 78 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Latisana, nella sua qualità di Ente gestore dell'ambito distrettuale del servizio sociale dei Comuni, un contributo straordinario di 37.000 euro a supporto degli interventi che favoriscono la mobilità delle persone disabili.
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 37.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 8400 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Latisana a supporto degli interventi che favoriscono la mobilità delle persone disabili>>.
7. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 15, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), come modificato dall'articolo 5, comma 53, della legge regionale 2/2006, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4583 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili - Sede provinciale di Trieste un contributo una tantum, nella misura prevista dal comma 11, per sopperire a straordinarie esigenze di funzionamento dell'associazione medesima.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'assegnazione dell'intero contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 5315 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Contributo all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili - Sede provinciale di Trieste per sopperire a esigenze straordinarie di funzionamento>>.
12. 
( ABROGATO )
(8)
13. 
( ABROGATO )
(4)
14. 
( ABROGATO )
(5)
15. 
( ABROGATO )
(7)
16.
Dopo l'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è inserito il seguente:
<<Art. 15 bis
 (Fondo per le spese di investimento)
1. Per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e per migliorare e adeguare la rete esistente, è istituito un Fondo per le spese di investimento, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e privati in convenzione.
2. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:
a) conferimenti ordinari della Regione;
b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;
c) conferimenti dello Stato;
d) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.>>.

17. In sede di prima applicazione dell'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 16, la ripartizione delle risorse disponibili avviene sulla base delle domande già pervenute ai sensi delle leggi regionali 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali), e 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), e delle priorità individuate con deliberazione della Giunta regionale.
18. Per le finalità previste dall'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 16, relativamente ai fondi regionali, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.2.2.1141 e del capitolo 5367 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Fondo di parte investimento per servizi per la prima infanzia - fondi regionali>>.
19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 16, fanno carico, relativamente ai fondi statali, all'unità di bilancio 8.2.2.1141 e al capitolo 5366 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione A. Caccia e M. Burlo Garofolo, di Trieste, un contributo straordinario di 60.000 euro per l'adeguamento di due alloggi alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata al Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico di spesa.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1142 e del capitolo 3203 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Adeguamento alloggi - Fondazione Caccia Burlo Garofolo Trieste>>.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni a favore delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) per l'acquisto, e il completamento dei lavori interrotti dalla dichiarazione di fallimento dell'impresa costruttrice, di cantieri relativi a interventi di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, posti in vendita dalla curatela fallimentare.
24. Gli enti di cui al comma 23 presentano domanda di concessione dell'anticipazione alla Direzione provinciale lavori pubblici territorialmente competente, entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione del contratto di acquisto del cantiere e per i lavori di completamento entro novanta giorni dall'acquisto previa approvazione del relativo progetto.
25. L'anticipazione è concessa ed erogata all'ente aggiudicatario previa presentazione del contratto di compravendita del cantiere e in misura non superiore al prezzo indicato nel medesimo. Per i lavori di completamento l'anticipazione è concessa ed erogata sulla base del quadro economico del progetto.
26. L'anticipazione è restituita, senza interessi, in sessanta rate di ammortamento semestrali costanti posticipate con decorrenza dall'1 marzo e dall'1 settembre del secondo anno successivo all'erogazione dell'anticipazione medesima.
27. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 3.055.000 euro a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3224 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Anticipazioni alle ATER per l'acquisto di cantieri relativi a interventi di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica>>.
28. Al comma 53 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 le parole <<un intervento>> sono sostituite dalla seguente: <<interventi>> e le parole <<relativo alla costruzione di un edificio di edilizia residenziale sociale>> sono sostituite dalle seguenti: <<relativi alla costruzione di un edificio di edilizia residenziale pubblica>>.
29. Al comma 55 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 la parola <<centoventi>> è sostituita dalla seguente: <<sessanta>>.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 53 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione le parole <<di un intervento>> sono sostituite dalle seguenti <<di interventi>>.
31. All'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,>> sono soppresse;
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. I benefici di cui al comma 1 sono concessi con riferimento ai contratti di solidarietà difensivi stipulati a decorrere dall'1 gennaio 2009.>>.

32. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2009, come modificato dal comma 31, fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 4491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
33. 
( ABROGATO )
(6)
34. Il termine per la presentazione della domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 76, della legge regionale 1/2005, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
35. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 34 fanno carico all'unità di bilancio 8.7.1.3390 e al capitolo 4765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione La Pannocchia - ONLUS di Codroipo un contributo straordinario di 30.000 euro per sopperire agli oneri di gestione della comunità residenziale denominata <<Una finestra sul futuro - Dopo di noi>>.
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e di un elenco analitico delle spese preventivate. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4815 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione La Pannocchia>> - ONLUS di Codroipo per gli oneri di gestione della comunità residenziale <<Una finestra sul futuro - Dopo di noi>>.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona contributi una tantum fino al massimo del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di immobili e per i lavori di ristrutturazione e trasformazione di edifici esistenti in forme residenziali alternative e sperimentali, al fine di sostenere la realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti.
40. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 39 sono presentate, pena decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredate di:
a) progetto di massima dei lavori da eseguire;
b) relazione tecnica illustrativa degli interventi, dei costi dell'iniziativa e dei soggetti coinvolti nella realizzazione;
c) relazione generale con descrizione delle finalità, dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione del nuovo servizio.
41. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 39 sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché delle modalità e delle priorità di intervento adottate con il regolamento attuativo degli interventi di cui all'articolo 3, comma 113, della legge regionale 1/2005, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibile.
42. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4669 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Contributi una tantum per la realizzazione di servizi residenziali e diurni per le persone anziane>>.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Futura cooperativa sociale a r.l. di San Vito al Tagliamento a integrazione del contributo di cui all'articolo 3, comma 104, della legge regionale 1/2005.
44. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4816 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Contributo straordinario alla Futura cooperativa sociale a r.l. di San Vito al Tagliamento a integrazione del contributo di cui all'articolo 3, comma 104, della legge regionale 1/2005>>.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un contributo straordinario di 150.000 euro per lavori di ristrutturazione della <<Casa - albergo>> di Monfalcone.
46. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
47. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4929 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Monfalcone per lavori di ristrutturazione della Casa-albergo di Monfalcone>>.
48. I finanziamenti assegnati nell'anno 2009 ai sensi dell'articolo 6, comma 86, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono suddivisi in parti uguali tra i soggetti destinatari.
49. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 48, relativamente agli interventi previsti per le associazioni <<Smileagain>> e <<Auxilia>> di Trieste, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4511 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Contributo straordinario all'associazione Smileagain e all'associazione Auxilia di Trieste al fine di sostenere le azioni di solidarietà volte a migliorare con l'apporto di strumenti e conoscenze tecnico-scientifiche la qualità della vita e la salute della popolazione nei Paesi del terzo mondo>>.
50. Per le finalità previste dal comma 48, relativamente agli interventi concernenti l'associazione <<W.O.P.S.E.C.>>, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 762 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Contributo straordinario all'associazione W.O.P.S.E.C. al fine di sostenere le azioni di solidarietà volte a migliorare con l'apporto di strumenti e conoscenze tecnico-scientifiche la qualità della vita e la salute della popolazione nei Paesi del terzo mondo>>.
51. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I.
Note:
1Parole sostituite al comma 23 da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Parole aggiunte al comma 24 da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole aggiunte al comma 25 da art. 94, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4Comma 13 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 16/2011
5Comma 14 abrogato da art. 43, comma 1, lettera k), L. R. 22/2021
6Comma 33 abrogato da art. 43, comma 1, lettera k), L. R. 22/2021
7Comma 15 abrogato da art. 43, comma 1, lettera k), L. R. 22/2021
8Comma 12 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.