LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/01/2009
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 14
 (Funzionamento della Regione)
1. I pagamenti relativi ai rimborsi previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) sono effettuati direttamente dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (Corecom FVG). Le relative somme sono trasferite al bilancio del Consiglio regionale.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 11.1.1.1178 e al capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
3. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 (Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta Regionale e per gli Assessori), come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 20, della legge regionale 22/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Qualora il Presidente della Regione o gli assessori siano mutilati o invalidi civili totalmente inabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e successive modifiche, a decorrere dall'1 gennaio 2009 è altresì riconosciuto il rimborso delle medesime spese sostenute dall'accompagnatore che abbia garantito l'assistenza durante la permanenza fuori sede.>>.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 6/1965, come aggiunto dal comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 11.2.1.1179 e al capitolo 97 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
5. L'Amministrazione regionale nell'ambito del completamento del processo di riordino della sistemazione dei propri uffici in immobili di proprietà o in uso è autorizzata a sostenere le spese relative alla tenuta in efficienza degli immobili medesimi; in particolare:
a) le spese di manutenzione ordinaria degli edifici e dei relativi impianti necessari al funzionamento degli uffici;
b) le spese relative all'assicurazione aventi ad oggetto gli immobili destinati a sedi di uffici regionali;
c) le spese relative alla custodia e alla vigilanza degli edifici, nonché qualsiasi spesa connessa al possesso o alla proprietà degli immobili ivi comprese le spese condominiali.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009:
a) relativamente alle lettere a) e b) - unità di bilancio 11.3.1.1180 - capitolo 1457;
b) relativamente alla lettera c) - unità di bilancio 11.3.1.1180 - capitolo 1407.
7.
Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo ), è inserito il seguente:
<<2 bis. La spesa relativa all'attività di revisione, svolta dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, incaricati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14, è liquidata dalla Direzione centrale attività produttive e le somme sono trasferite alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, che provvede al pagamento, tramite funzionario delegato.>>.

8. Per le finalità previste dal comma 2 bis dell'articolo 24 della legge regionale 27/2007, come inserito dal comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3557 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
9. Le entrate previste dal disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 24 della legge regionale 27/2007, come inserito dal comma 7, affluiscono all'unità di bilancio 3.2.141 e al capitolo 15 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
10. Al fine di garantire la migliore fruizione degli immobili regionali adibiti a uffici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare atti e contratti aventi natura mista rivolti a offrire servizi accessori e complementari agli utilizzatori degli immobili stessi.
11. Per le finalità previste dal comma 10, è autorizzata la spesa complessiva di 15.000 euro suddivisi in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1409 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
12. In relazione al disposto di cui al comma 10 è prevista l'entrata complessiva di 15.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 3.2.91 e del capitolo 1409 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
13.
Dopo il secondo comma dell'articolo 153 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Erogazione di prestazioni di natura sociale ed assistenziale a favore del personale regionale in servizio), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. In relazione ai sussidi assistenziali previsti al punto 1) del primo comma, il gestore del Fondo sociale trasferisce le somme liquidate alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, che provvede al pagamento ai beneficiari tramite funzionario delegato.>>.

14. Per le finalità previste dal comma 2 bis dell'articolo 153 della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 13, è autorizzata la spesa complessiva di 2.700.000 euro, suddivisa in ragione di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3555 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
15. Le entrate previste dal disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 153 della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 13, affluiscono all'unità di bilancio 3.2.141 e al capitolo 13 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
16. 
( ABROGATO )
17. Per le finalità previste dal comma 9 bis dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986, come inserito dal comma 16, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
18. Le entrate previste dal disposto di cui al comma 9 bis dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986, come inserito dal comma 16, affluiscono all'unità di bilancio 3.2.141 e al capitolo 14 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
19. 
( ABROGATO )
20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta a carico dei medesimi unità di bilancio e capitolo con il comma 56, tabella L.
21. L'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è modificato come segue:
a) al comma 1 ter è aggiunto infine il seguente periodo:
<<La Giunta regionale, su richiesta del cessionario, può autorizzare l'utilizzo di tutto o di parte del ricavato della vendita per l'acquisto di un nuovo immobile, o per la ristrutturazione, ampliamento, adeguamento, manutenzione straordinaria di altro immobile di proprietà del cessionario, a condizione che, conclusi gli eventuali lavori, quest'ultimo immobile sia destinato alle medesime finalità di pubblico interesse per le quali i beni alienati sono stati ceduti al cessionario ai sensi del comma 1. Il concessionario ha l'obbligo di trasferire al bilancio regionale l'ammontare dell'eventuale conguaglio percepito, al netto dei costi sostenuti.>>;

b) al comma 1 quater è aggiunto infine il seguente periodo:
<<Il cessionario ha l'obbligo di trasferire al bilancio regionale l'ammontare dell'eventuale conguaglio percepito, al netto dei costi sostenuti per la permuta.>>.

22.
Dopo il settimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 57/1971 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Le risorse derivanti dalle alienazioni di immobili effettuate tramite conferimento alla società di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono versate all'entrata del bilancio regionale, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione.>>.

23. Al comma 1 dell'articolo 9 ter della legge regionale 57/1971, le parole <<2.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<5.000 euro>>.
24.
L'articolo 13 della legge regionale 57/1971 è sostituito dal seguente:
<<Articolo 13
 (Norme contabili)
1. Il pagamento di tasse, imposte, contributi fondiari, altri tributi e diritti vari, spese condominiali a carico dell'Amministrazione regionale, relativi ad immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, o assunti in locazione, concessione o comodato, è effettuato con aperture di credito a favore del Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare o di un funzionario dello stesso servizio da lui designato o, per gli uffici aventi sede fuori del capoluogo regionale, a favore di funzionari appartenenti agli uffici medesimi.
2. La Direzione centrale patrimonio e servizi generali può assumere impegni per spese correnti d'istituto e per il funzionamento a carico degli esercizi successivi a quello in corso, ove ciò sia indispensabile ad assicurare la fornitura dei beni e la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti, l'impegno può anche estendersi a più anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e del relativo allegato qualora ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza.>>.

25. Al fine del razionale impiego delle risorse e della riduzione dei costi, per il necessario rafforzamento del sistema regionale integrato di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità ai sensi della legge regionale 64/1986, nonché per soddisfare le esigenze di accesso a dati di carattere meteorologico espresse dai settori regionali della prevenzione e protezione ambientale, dell'agricoltura, della gestione forestale e territoriale, del turismo, dei trasporti e della sanità, le reti di monitoraggio meteorologico, idrometeorologico e agrometeorologico, il radar meteorologico, i sistemi tecnico-scientifici, tecnologici, trasmissivi e informatici, le attrezzature e i beni immobili relativi ai siti operativi, le pertinenze, i contratti in essere, le sedi operative ed i beni mobili, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA) - Osservatorio meteorologico regionale (OSMER), sono trasferiti in proprietà alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la gestione operativa da parte della Protezione civile della Regione.
26. Il personale tecnico dell'ARPA - OSMER preposto all'utilizzo dei sopra menzionati sistemi è messo a disposizione presso la Protezione civile della Regione, previa espressa richiesta della medesima Protezione civile e secondo le modalità definite con apposita convenzione.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attingere il personale necessario dalla graduatoria relativa all'esame di concorso pubblico, riservato al profilo professionale assistente tecnico, indirizzo agrario forestale, categoria C, svoltosi nell'anno 2005, sino alla data del 31 dicembre 2009.
28. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 65, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), lo stanziamento di cui al comma 68 del medesimo articolo 7 è implementato di un importo pari a 30.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
29. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.5033 e capitolo 9635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
30. In attuazione del disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettera f), del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 6 maggio 2008, tenuto conto dei processi di riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale intervenuti sino al 31 dicembre 2007, è stanziato, per la contrattazione collettiva integrativa riferita al suddetto biennio economico, un importo annuale di 650.000 euro.
31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 30, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.5033 e capitolo 9645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
32. In deroga al disposto di cui all'articolo 31, comma 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), i seguenti stanziamenti iscritti a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 con riferimento ai capitoli del Programma operativo di gestione a fianco di ciascuno indicati, non impegnati al 31 dicembre 2008, costituiscono economia di bilancio:
capitolo 9636 - 83.012,58 euro;
capitolo 9637 - 298.065,29 euro;
capitolo 9643 - 3.206.297,07 euro.
La rinveniente somma complessiva di 3.587.374,94 euro è destinata alla copertura di parte dell'autorizzazione di spesa, disposta con il comma 56, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.5033 e dei capitoli 9645 e 9655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 rispettivamente per 1.449.843,56 euro con riferimento al capitolo 9645 e per 2.137.531,38 euro con riferimento al capitolo 9655.
33. 
( ABROGATO )
(1)
34. 
( ABROGATO )
(2)
35. 
( ABROGATO )
(3)
36. 
( ABROGATO )
(4)
37.
All'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), come modificato dall'articolo 7, comma 63, della legge regionale 30/2007, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Qualora al personale di cui ai commi 1 e 2 risulti attribuito presso l'ente di appartenenza, alla data della messa a disposizione o dell'assegnazione in posizione di comando, un incarico di posizione organizzativa, il personale medesimo conserva la retribuzione di posizione in godimento alla medesima data.>>.

38. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 2 bis, della legge regionale 17/2004, come inserito dal comma 37, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 a fianco di ciascuna indicati:
UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550, 3551, 3552, 3553, 3561 e 9670;
UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650.
39. In sede di attuazione del piano triennale dei fabbisogni professionali 2009-2011, la Regione valuta, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche, l'esperienza professionale maturata nella stessa categoria messa a concorso dal personale che abbia prestato servizio presso la Regione medesima, con contratto di lavoro a tempo determinato o mediante lavoro somministrato, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
40. 
( ABROGATO )
(5)
41. 
( ABROGATO )
(6)
42. 
( ABROGATO )
(7)
43. 
( ABROGATO )
(8)
44. Nelle more della definizione di una disciplina legislativa generale del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 e al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica in correlazione alle disposizioni di cui al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 133/2008, con i commi 45, 46, 47 e 48 si dettano disposizioni in materia di assenza per malattia dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
45. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti di cui al comma 44, è corrisposto, nei primi dieci giorni di assenza, il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi di lavoro o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
46. La Regione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.
47. Resta ferma, per quanto non disposto dai commi 45 e 46 e in quanto compatibile con i medesimi, la disciplina prevista in materia di assenza per malattia dal contratto collettivo di lavoro del personale regionale.
48. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 45 costituiscono economie di bilancio per la Regione; tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
49. Avuto riguardo a quanto deciso con le sentenze n. 593, n. 598 e n. 599 del 15 novembre 2005 del Tribunale di Trieste, confermate in secondo grado di giudizio dalla Corte d'Appello di Trieste con sentenza n. 148 del 23 ottobre 2008, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare gli importi di cui all'articolo 18, comma 1 e allegato C, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici) dall'1 gennaio 2001 al 31 agosto 2002, maggiorati degli interessi legali e rivalutazione monetaria al saldo, al personale indicato in sentenza.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare gli importi di cui all'articolo 18, comma 1 e allegato C, della legge regionale 10/2002 dall'1 gennaio 2001 al 31 agosto 2002, ovvero alla data di cessazione dal servizio se antecedente, maggiorati degli interessi legali e rivalutazione monetaria al saldo, al personale in quiescenza che ha ottenuto la sentenza n. 138 del 20 ottobre 2008 della Corte d'Appello di Trieste.
51. La disposizione di cui al comma 49 si applica anche nei confronti del personale che ha ottenuto la sentenza n. 74 del 19 maggio 2006 del Tribunale di Gorizia, la sentenza n. 122 del 21 marzo 2006 del Tribunale di Udine e la sentenza n. 154 dell'11 ottobre 2007 del Tribunale di Pordenone. La disposizione medesima si applica altresì, con esclusione degli interessi legali e rivalutazione monetaria, al personale che ha inviato all'Amministrazione regionale, entro il termine di prescrizione del 9 gennaio 2009, atto di diffida o istanza, comunque denominata, ad adempiere all'obbligo previsto dall'articolo 18, comma 1 e allegato C, della legge regionale 10/2002, o, entro il medesimo termine di prescrizione, richiesta, comunque denominata, di riconoscimento, con decorrenza 1 gennaio 2001, dei benefici economici previsti dal Contratto collettivo integrativo 1998-2001 - documento stralcio, sottoscritto il 7 gennaio 2004.
52. Al di fuori dei casi previsti dai commi 49, 50 e 51 e in conformità al divieto di estensione del giudicato, si applica esclusivamente la decorrenza posta dal contratto integrativo del 7 gennaio 2004 in luogo della decorrenza prevista dall'articolo 18 della legge regionale 10/2002.
53. Per le finalità previste dal disposto di cui ai commi dal 49 al 52 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UB 11.3.1.1185 - capitolo 3550 -3.660.000 euro per l'anno 2009;
UB 11.3.1.1185 - capitolo 9670 -1.030.000 euro per l'anno 2009;
UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650 - 310.000 euro per l'anno 2009.
54. A far data dall'entrata in vigore dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), le risorse stanziate dal bilancio regionale a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e dei capitoli 5170 e 5243 per il funzionamento del Centro regionale di catalogazione e restauro di Villa Manin di Passariano, si intendono destinate al finanziamento dell'attività istituzionale dell'Istituto medesimo.
55. Il comma 16 dell'articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997) è abrogato. Il riferimento a detto articolo si intende riferito alle disposizioni contenute nella legge regionale 57/1971.
56. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 11 - Funzionamento della Regione, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella L.
Note:
1Comma 33 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
2Comma 34 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
3Comma 35 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
4Comma 36 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
5Comma 40 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
6Comma 41 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
7Comma 42 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
8Comma 43 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
9Parole sostituite al comma 54 da art. 14, comma 21, L. R. 12/2009
10Comma 51 sostituito da art. 14, comma 33, L. R. 12/2009
11Integrata la disciplina del comma 25 da art. 13, comma 52, L. R. 24/2009
12Parole soppresse al comma 46 da art. 10, comma 1, L. R. 16/2010
13Con riferimento al c. 54 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
14Comma 19 abrogato da art. 10, comma 40, lettera c), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
15Comma 16 abrogato da art. 23, comma 1, lettera m), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.