LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/01/2009
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 11
 (Sussidiarietà e devoluzione)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 e dall'articolo 1, commi 946 e 947, della legge 296/2006, al netto dell'aumento derivante da tale ultima legge;
d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984;
e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984;
f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984.
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.
3. Per l'anno 2009 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 487.265.107,86 euro.
4. Le assegnazioni di cui al comma 3, sono attribuite per 480.565.107,86 euro ai sensi di quanto disposto dai commi 5, 6, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 35, 52, 60 e 67, relativamente all'annualità 2009, per 200.000 euro per le finalità previste dall'articolo 12, comma 3, della presente legge, per 1 milione di euro, per le finalità previste dall'articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per le finalità previste dall'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) e per 1.500.000 euro per le finalità previste dall'articolo 1, comma 55, della legge regionale 30/2007.
5. Alle Province è attribuito un fondo di 43.734.063 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province, per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 30/2007.
6. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:
a) per 340.971.625 euro, quale trasferimento ordinario suddiviso nelle seguenti quote, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e tenuto conto dei correttivi di cui ai commi 7 e 8:
1) per 221.631.556,25 euro, a titolo di quota di fiscalità legata al territorio, da assegnare in misura proporzionale all'incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, sul totale del gettito medio d'imposta del triennio di tutti i Comuni della regione;
2) per 119.340.068,75 euro, a titolo di quota compensativa, da assegnare sulla base dei criteri di riparto definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2006, n. 194 (Definizione dei criteri di riparto, a favore dei Comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006), con riferimento agli ultimi dati disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per 500.000 euro, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di agosto 2009, in misura pari agli oneri pagati nel 2008 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2008 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2008, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il 31 marzo 2009;
c) per 3.500.000 euro, al fine di contenere le tariffe, a titolo di concorso negli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto per l'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali per i quali è previsto un corrispettivo da parte dell'utenza, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di settembre 2009, in misura pari agli otto decimi dell'ammontare degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto pagati nel 2008; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, corredata della dichiarazione del responsabile del servizio finanziario dell'ammontare degli oneri IVA sostenuti per i singoli servizi e dell'attestazione che l'ammontare corrisposto a tale titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 30/2007, è stato considerato nella quantificazione della tariffa per l'anno 2009, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il termine del 31 marzo 2009; in relazione ai servizi esternalizzati, si considerano solo i contratti aventi a oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali quelli assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo d'applicazione dell'imposta medesima; sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale;
d) per 800.000 euro, a favore dei Comuni soggetti a intensi flussi turistici che registrano un indicatore <<presenze/residenti>> superiore al valore numerico di 95; il riparto è disposto in unica soluzione entro il mese di agosto 2009 in applicazione della seguente formula:

e) per 1 milione di euro, ai Comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni; la Giunta regionale individua con deliberazione, eventualmente sulla base delle segnalazioni formulate dai Comuni, le situazioni da finanziare, le risorse da assegnare e le modalità di erogazione; per le fattispecie di situazioni particolari individuate in modo generale la Giunta definisce anche i criteri di riparto; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.
(4)
7. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione inferiore al 96 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'assegnazione complessiva per ciascuno di essi, determinata secondo i criteri indicati al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è incrementata della quota necessaria a raggiungere un'assegnazione pari al 96 per cento dei trasferimenti ordinari 2005.
8. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, la quota prevista dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è assegnata in misura pari all'assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 15 per cento della differenza tra l'assegnazione complessiva prevista dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), e quella dei trasferimenti ordinari 2005.
9. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il trasferimento ordinario spettante a ciascun Comune, con l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, è ridotto in misura proporzionale. La quota eventualmente residuata dopo il riparto dei trasferimenti ordinari previsti dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), dopo l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, unitamente alla quota eventualmente residuata dopo il riparto del fondo previsto dal comma 6, lettera b), e di cui al comma 13, è ripartita tra tutti i Comuni entro il mese di ottobre 2009, in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti ai sensi del comma 6, lettera a).
10. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 8.594.312 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge regionale 30/2007. L'importo è assegnato in due rate; la prima, per un ammontare complessivo di 3 milioni di euro è assegnata entro marzo. La seconda rata, per l'ammontare rimanente di complessivi 5.594.312 euro, è assegnata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2009.
11. L'assegnazione prevista dal comma 5 è erogata in quattro rate; la prima rata è erogata entro il mese di marzo; la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2009; la terza e la quarta entro il mese di novembre, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
12. L'assegnazione prevista dal comma 6, lettera a), è assegnata con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:
a) per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti in due rate; la prima rata, pari al 70 per cento dello spettante, è assegnata entro il mese di marzo ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2009 e la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2009;
b) per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti in quattro rate; la prima rata è assegnata entro il mese di marzo ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2009; la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2009; la terza e la quarta entro il mese di novembre.
13. Alle Province, ai Comuni, alle unioni di comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 750.000 euro per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da assegnare, in unica soluzione, entro agosto 2009:
a) in via prioritaria per la copertura degli oneri sostenuti nel 2008 relativamente alla parte non già finanziata con l'assegnazione di cui all'articolo 1, comma 14, lettera b), della legge regionale 30/2007, e agli oneri sostenuti nel medesimo anno 2008 per incarichi sindacali iniziati dopo il termine di presentazione della domanda per l'anno 2008;
b) in via residuale e in via anticipata, dopo il riparto di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell'anno 2009, in misura pari agli oneri preventivati per l'anno 2009, dichiarati dagli enti predetti con le modalità di cui al comma 14; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
14. Per le finalità previste dal comma 13, gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il 31 marzo 2009:
a) apposita domanda indicante per l'anno 2009, il personale in aspettativa sindacale retribuita e l'onere che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2009;
b) una dichiarazione del responsabile del Servizio, attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2008 per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per il medesimo anno 2008, e dispongono la restituzione della quota eventualmente ricevuta, risultata eccedente rispetto agli oneri effettivi.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare d'ufficio alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, per l'anno 2009, l'importo di 6 milioni di euro a titolo di concorso straordinario nelle spese gestionali connesse al programma di trasferimento delle funzioni, comprese quelle inerenti il demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa di cui alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), da ripartirsi in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi, per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge regionale 30/2007.
16. Per le finalità previste dai commi 5, 6, 10, 13 e 15, è autorizzata la spesa di 405.850.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle unioni di Comuni, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2009, un fondo di 12.500.000 euro, per l'esercizio coordinato di funzioni e per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
18. Per le finalità previste dal comma 17, è autorizzata la spesa di 12.500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
19. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 15.921.508 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di giugno 2009 e, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge regionale 30/2007.
20. Alle Province, ai Comuni, alle unioni di comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 20.989.583 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartirsi secondo criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
21. Il personale delle piante organiche aggiuntive istituite presso le Aziende per i servizi sanitari e le Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), è aggiunto, ai fini della determinazione delle assegnazioni a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, nel conteggio del personale del Comune nel cui territorio ha sede l'azienda o il consorzio.
22. Ai soli fini dell'assegnazione del saldo 2008 delle risorse spettanti per il definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartire ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2007, n. 305 (Definizione dei criteri di riparto, a favore delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane e della comunità collinare del Friuli, di fondi a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego (di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13)), il personale trasferito nelle piante organiche aggiuntive istituite presso l'ente delegato ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 6/2006, viene conteggiato tra il personale del Comune delegante. Entro il 30 aprile 2009 deve pervenire alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio finanza locale:
a) da parte dei Comuni deleganti apposita dichiarazione indicante il personale trasferito, la qualifica posseduta al 31 dicembre 2007 e la data del trasferimento;
b) da parte degli enti delegati apposita dichiarazione indicante il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, la qualifica posseduta al 31 dicembre 2008, le mensilità lavorate nell'anno 2008, rapportate alla tipologia dell'orario di lavoro, e l'ente di provenienza.
(5)
22 bis. Le eventuali maggiori assegnazioni erogate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della legge regionale 30/2007, derivanti dall'assegnazione provvisoria superiore a quella definitiva calcolata in applicazione di quanto previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2007, n. 0305/Pres., vengono compensate, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con le assegnazioni spettanti a titolo di definitivo concorso negli oneri derivati dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego previste dal comma 20.
23. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 19 e 20 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con riferimento al capitolo 1641 per 15.921.508 euro e con riferimento al capitolo 1642 per 20.989.583 euro.
24. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 21, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Legge di assestamento del bilancio 2008), è stanziato per l'anno 2009 un fondo di 1 milione di euro a carico all'unità di bilancio 9.1.2.1156 e del capitolo 1634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
25. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 25, della legge regionale 9/2008, è stanziato per l'anno 2009 un fondo di 500.000 euro da ripartire d'ufficio, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 27, della legge regionale 9/2008, per il finanziamento delle domande già presentate nel 2008 e non interamente soddisfatte. Resta fermo il termine della rendicontazione di cui all'articolo 10, comma 28, della legge regionale 9/2008.
26. Per le finalità previste dal comma 25, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 9.1.2.1156 e del capitolo 1669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
27. Per il calcolo dei trasferimenti e delle assegnazioni finanziarie a favore del comune di Campolongo Tapogliano, istituito dall'1 gennaio 2009 con la legge regionale 1 agosto 2008, n. 8 (Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), risultante dalla fusione tra il Comune di Campolongo al Torre e il Comune di Tapogliano, qualora la normativa prenda a riferimento, in relazione ad anni precedenti il 2009, parametri collegati alla popolazione, al territorio, al personale, alle assegnazioni già erogate o ad altri dati riferiti alle due Amministrazioni comunali fuse, si considera il dato complessivo risultante dalla somma dei parametri riferiti ai due comuni di Campolongo al Torre e di Tapogliano nell'anno richiesto dalla normativa di riferimento.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi fino all'80 per cento della spesa ammissibile per le iniziative finalizzate alla realizzazione di un bilancio ambientale, inteso come strumento di verifica delle politiche delle pubbliche amministrazioni come ricaduta sulla sostenibilità e sulla qualità della vita urbana, nell'ambito degli obiettivi definiti dal Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea <<Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta>>, ed in particolare dalla strategia tematica sull'ambiente urbano (COM/2005/0718 def), per la promozione dei processi di Agenda 21 locale e per l'attuazione del diritto all'informazione ambientale secondo quanto stabilito dalla convenzione di Aarhus (Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale - 1998) e secondo le procedure del metodo Ecobil definito da Insiel FVG SpA, da concedersi secondo le modalità e i criteri previsti da un apposito regolamento da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.
29. Le richieste di contributo, di cui al comma 28, devono pervenire alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'anno 2009 le istanze contributive devono pervenire alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
31. L'articolo 25 (Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER) della legge regionale 1/2006, è abrogato.
32. La lettera c) del comma 1 e il comma 3 dell'articolo 26 (Piano di valorizzazione territoriale) della legge regionale 1/2006, sono abrogati.
33. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 46 (Norme transitorie e finali) della legge regionale 1/2006, sono abrogati.
34. 
( ABROGATO )
35. Al fine di migliorare la vivibilità delle comunità locali e consentire una migliore fruizione dei servizi, è stanziato un fondo di 20.064.016,86 euro per il finanziamento di interventi delle Province e dei Comuni, individuati con deliberazione della Giunta regionale. Il fondo è ripartito per 2.064.016,86 euro a favore delle Province e per 18 milioni di euro a favore dei Comuni.
36. Per accedere al finanziamento previsto dal comma 35, le Province e i Comuni, singoli o associati, presentano alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, entro sessanta giorni dalla approvazione della deliberazione di cui al comma 35, apposita domanda contenente una esaustiva descrizione dell'intervento da realizzare, le finalità che intende perseguire, i costi preventivati, la tempistica della realizzazione e corredata, laddove disponibile, dal progetto preliminare. Deve essere indicata la quota di finanziamento richiesta e l'ammontare del cofinanziamento obbligatorio che non può essere inferiore al 20 per cento per le Province e al 15 per cento per i Comuni del costo complessivo dell'intervento. Non è ammessa la presentazione di più di una proposta di finanziamento. Le proposte ricevute sono inoltrate alle Direzioni centrali competenti per materia.
37. La Giunta regionale, con deliberazione, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali e di concerto con gli Assessori competenti per materia, definisce il programma di finanziamento degli interventi sulla base delle proposte pervenute, tenuto conto, del diretto interesse strategico degli interventi per le comunità locali, della loro capacità di consentire una migliore fruizione dei servizi, della tempestività e rapidità di realizzazione, della non eccessiva onerosità dell'intervento, dell'ammontare del cofinanziamento.
38. La liquidazione del finanziamento è disposta in via anticipata e in unica soluzione.
39. Gli enti beneficiari del finanziamento di cui al comma 35 concludono gli interventi, anche in deroga a eventuali diverse indicazioni rese in sede di domanda, entro e non oltre il 15 ottobre 2014, presentano entro novanta giorni dalla conclusione degli interventi, a titolo di rendicontazione, una dichiarazione attestante gli oneri complessivi effettivamente sostenuti e che l'attività finanziata è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, corredata di una breve relazione descrittiva dell'intervento realizzato. La rendicontazione è riferita all'ammontare del finanziamento concesso dalla regione e all'ammontare del cofinanziamento previsto in sede di domanda.
40. Per le finalità previste dai commi da 35 a 39, è autorizzata la spesa di 20.064.016,86 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1629 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
41. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2009, un fondo di 18.307.720 euro, da ripartire:
a) per 12.560.190 euro, in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi, per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 47, lettera a), della legge regionale 30/2007; le Province, in attuazione dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 24/2006, assicurano l'erogazione di assegni di studio per un importo complessivo non inferiore a 2.308.000 euro;
b) per 5.647.530 euro, in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi, per l'anno 2008, con il riparto di cui alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1640 (Individuazione delle quote delle risorse finanziarie stanziate in bilancio regionale per l'anno 2008 ai capitoli di spesa del bilancio regionale 1520 e 1522, da assegnare agli enti locali per il finanziamento delle funzioni attribuite a Comuni, Province e Comunità montane, nonché definizione dei criteri di riparto di tali quote e le specifiche finalità del trasferimento finanziario); le Comunità montane, in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), assicurano l'erogazione di contributi ai proprietari forestali pubblici e privati con riferimento esclusivo ai lavori di utilizzazione boschiva finalizzati alla successiva vendita a strada del legname per un importo complessivo non inferiore a 250.000 euro;
c) per 100.000 euro a favore delle Province per le funzioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera h bis), della legge regionale 24/2006, come inserita dall'articolo 3, comma 53, da assegnare per 12.509,20 euro alla provincia di Gorizia; per 24.394,58 euro alla provincia di Pordenone; per 5.565,02 euro alla provincia di Trieste; per 57.531,20 euro alla provincia di Udine; questo riparto è stato calcolato per il 50 per cento in misura proporzionale all'ultimo riparto assegnato nel 2008, per la quota restante del fondo il riparto è stato calcolato per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base alla superficie territoriale.
42. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 41 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con riferimento al capitolo 1520 per 7.538.520 euro; all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con riferimento al capitolo 1522 per 10.769.200 euro.
43. Per il finanziamento delle funzioni in materia di risparmio energetico conferite alle Province ai sensi della legge regionale 24/2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2009, un fondo straordinario di 2.500.000 euro. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo.
44. Gli oneri previsti dal comma 43 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.2.1159 e al capitolo 1522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), un importo complessivo di 8.744.232,80 euro da ripartire:
a) per 7.604.982,80 euro in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2007, n. 2305 (Quantificazione risorse da devolvere alle Province in relazione al trasferimento del personale di cui all'articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005);
b) per 1.139.250 euro, in misura pari alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge regionale 30/2007.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, per le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, un importo complessivo di 681.365,73 euro, in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2009 e successivi, con deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 1997 (Legge regionale 24/2006, articolo 69, comma 5. Quantificazione risorse da devolvere agli enti locali in relazione al trasferimento di n. 15 dipendenti regionali. Rettifica dgr 1554/2008).
47. Gli oneri derivanti dall'applicazione, rispettivamente:
a) del comma 45, lettera a), e 46, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con riferimento al capitolo 1540 per 8.286.348,53 euro;
b) del comma 45, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con riferimento al capitolo 1657 per 1.139.250 euro.
48. Le risorse trasferite, nel presente esercizio e in quelli successivi, dall'Amministrazione regionale alle Province in attuazione del Protocollo d'intesa di data 10 maggio 2007, che ha dato compiuta definizione agli adempimenti di cui al combinato disposto dell' articolo 74 della legge regionale 18/2005 e dell' articolo 3, comma 3, della legge regionale 24/2006 , devono essere utilizzate prioritariamente per le finalità previste dal Protocollo d'intesa di data 10 maggio 2007 e le eventuali economie possono essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento di altre spese connesse allo svolgimento di funzioni in materia di politiche del lavoro.
49.  
( ABROGATO )
50. 
( ABROGATO )
51. 
( ABROGATO )
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2009, in unica soluzione, un fondo straordinario di 40.000 euro per la promozione delle iniziative culturali e sportive del territorio delle Province del Friuli Venezia Giulia.
53. Per accedere all'assegnazione straordinaria prevista dal comma 52, l'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia presenta domanda alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge, segnalando le iniziative da realizzare e gli oneri preventivati relativi alla promozione delle iniziative culturali e sportive del territorio delle Province del Friuli Venezia Giulia, non già finanziati con altri contributi regionali assegnati per tale finalità.
54. L'erogazione del fondo straordinario prevista dal comma 52 è disposta in unica soluzione; l'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia presenta alla Regione, entro il 31 marzo 2010, il rendiconto degli oneri sostenuti entro tale data, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
55. Per le finalità previste dal comma 52, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
56. 
( ABROGATO )
57. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 46, della legge regionale 1/2007, di cui all'articolo 2, comma 13, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Legge di assestamento del bilancio 2007) e di cui all'articolo 10, comma 53, della legge regionale 9/2008, vanno intese nel senso che la rendicontazione dell'assegnazione è limitata alla quota di finanziamento regionale ricevuta e non all'intero importo preventivato.
58. All'articolo 1, comma 21, della legge regionale 30/2007, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: <<La rendicontazione è comunque limitata alla sola assegnazione ricevuta e non agli oneri preventivati nella domanda.>>.
59. All'articolo 1, comma 91, della legge regionale 30/2007, l'ultimo periodo è abrogato.
60. Per la realizzazione degli obiettivi di riforma dell'ordinamento della polizia locale e di definizione delle politiche in materia di sicurezza è destinato un fondo di 3 milioni di euro.
61. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 60 fanno carico all'unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni la quota del 5 per mille del gettito IRPEF loro spettante, per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L'assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni dallo stesso Ministero indicati.
63. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 62 affluiscono all'unità di bilancio 2.1.207 con riferimento al capitolo 1628 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
64. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 62 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1628 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta a carico della medesima unità di bilancio e capitolo con il comma 94 - tabella J.
65. L'Amministrazione di Campolongo Tapogliano è autorizzata, per l'anno 2009, a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per ottemperare efficientemente ed efficacemente al primo impianto del nuovo Comune.
66. Alla Comunità collinare del Friuli è attribuito un fondo straordinario a titolo di assegnazione per l'attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per l'anno 2009, di 500.000 euro per l'anno 2010 e di 300.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1699 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
68. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), relativamente agli anni 2009 e 2010, non si applica per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
69. 
( ABROGATO )
70. 
( ABROGATO )
71. La disposizione di cui al comma 69 non si applica al rendiconto riferito all'anno 2008, per il quale resta fermo il termine del 30 giugno.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali i fondi erariali loro spettanti, non già previsti in specifiche disposizioni regionali, per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L'assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni e alle tipologie di fondo dallo stesso Ministero indicati.
73. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 72 affluiscono all'unità di bilancio 2.1.207 e al capitolo 1701 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
74. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 72 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta a carico della medesima unità di bilancio e capitolo con il comma 94 - tabella J.
75.  
( ABROGATO )
75 bis.  
( ABROGATO )
76.  
( ABROGATO )
77. 
( ABROGATO )
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 100.000 euro al Comune di San Pietro al Natisone a sollievo delle spese di funzionamento e gestione del polo scolastico bilingue, nonché per i maggiori oneri da sostenere per la costruzione di un impianto sportivo.
79. La domanda di finanziamento di cui al comma 78 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1761 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ANCI, sezione regionale del Friuli Venezia Giulia, un contributo straordinario di 160.000 euro per la costituzione di un fondo per il parziale ristoro di oneri sostenuti da amministratori locali, relativamente a controversie e giudizi connessi ad attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni, non conclusi alla data del 31 dicembre 2004, con esclusione dei procedimenti contro la pubblica amministrazione e per l'attività istituzionale degli anni 2008-2009.
82. La domanda di finanziamento di cui al comma 81 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 81 è disposta in via anticipata e in soluzione unica sulla base degli oneri preventivati.
83. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato un contributo straordinario di 140.000 euro per l'informatizzazione dei progetti e degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), per iniziative di prevenzione del rischio sismico, nonché per l'allestimento e la gestione del laboratorio-mostra sul terremoto e la ricostruzione e per le finalità istituzionali.
85. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 84 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione è disposta per l'80 per cento in via anticipata sulla base degli oneri ritenuti ammissibili, per il restante 20 per cento alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.
86. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle associazioni delle Province costituite ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1/2006, per l'anno 2009, un fondo di 200.000 euro a sostegno dell'attività svolta ai sensi del medesimo articolo 29, con esclusione delle spese di rappresentanza.
88. Il fondo di cui al comma 87 è assegnato previa presentazione alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro trenta giorni dall'entrata vigore della presente legge, di un progetto indicante le attività istituzionali, da svolgere fino al 31 marzo 2010, con relativa e dettagliata quantificazione degli oneri preventivati, corredata della documentazione relativa alla costituzione dell'associazione.
89. L'erogazione è disposta per il 60 per cento in via anticipata sulla base degli oneri ritenuti ammissibili, per il restante 40 per cento alla presentazione, da effettuarsi entro il 30 aprile 2010, della rendicontazione delle spese sostenute fino al 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.
90. Per le finalità previste dal comma 87 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
91. All'articolo 2, comma 30, della legge regionale 22/2007, le parole <<entro il 31 dicembre 2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 luglio 2009>>.
92. 
( ABROGATO )
93. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 92 sono introitate secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16/2008.
94. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella J.
Note:
1Comma 38 sostituito da art. 12, comma 18, L. R. 12/2009
2Comma 39 sostituito da art. 12, comma 19, L. R. 12/2009
3Integrata la disciplina del comma 36 da art. 12, comma 20, L. R. 12/2009
4Integrata la disciplina della lettera e) del comma 6 da art. 12, comma 21, L. R. 12/2009
5Parole sostituite alla lettera b) del comma 22 da art. 12, comma 27, L. R. 12/2009
6Comma 22 bis aggiunto da art. 12, comma 31, L. R. 12/2009
7Parole aggiunte al comma 81 da art. 12, comma 32, L. R. 12/2009
8Parole aggiunte al comma 85 da art. 12, comma 34, L. R. 12/2009
9Comma 25 interpretato da art. 10, comma 42, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
10Parole soppresse al comma 81 da art. 10, comma 53, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
11Parole aggiunte al comma 39 da art. 10, comma 10, L. R. 12/2010
12Comma 48 sostituito da art. 10, comma 11, L. R. 12/2010
13Parole aggiunte al comma 51 da art. 10, comma 31, L. R. 22/2010
14Comma 75 sostituito da art. 10, comma 12, L. R. 11/2011
15Comma 75 bis aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 11/2011
16Comma 76 sostituito da art. 10, comma 14, L. R. 11/2011
17Parole sostituite al comma 39 da art. 10, comma 16, L. R. 11/2011
18Integrata la disciplina del comma 35 da art. 10, comma 17, L. R. 11/2011
19Comma 49 sostituito da art. 13, comma 28, lettera a), L. R. 18/2011
20Comma 50 abrogato da art. 13, comma 28, lettera b), L. R. 18/2011
21Comma 51 abrogato da art. 13, comma 28, lettera b), L. R. 18/2011
22Vedi la disciplina transitoria del comma 49, stabilita da art. 13, comma 29, L. R. 18/2011
23Parole sostituite al comma 39 da art. 13, comma 50, L. R. 18/2011
24Comma 92 abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 19/2012
25Comma 75 abrogato da art. 11, comma 42, lettera c), L. R. 27/2012
26Comma 75 bis abrogato da art. 11, comma 42, lettera c), L. R. 27/2012
27Comma 76 abrogato da art. 11, comma 42, lettera c), L. R. 27/2012
28Comma 77 abrogato da art. 11, comma 42, lettera c), L. R. 27/2012
29Parole sostituite al comma 39 da art. 11, comma 10, L. R. 5/2013
30Per le modalità e le condizioni di conferma dei contributi di cui ai commi da 35 a 70 del presente articolo, si veda quanto disposto dall'art. 10, commi 46 e 47, L.R. 6/2013.
31Integrata la disciplina del comma 39 da art. 10, comma 60, L. R. 15/2014
32Comma 34 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 5 bis dell'art. 46, L.R. 1/2006.
33Comma 49 abrogato da art. 34, comma 1, lettera l), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
34Integrata la disciplina del comma 35 da art. 6, comma 17, L. R. 33/2015
35Comma 69 abrogato da art. 50, comma 2, lettera a), L. R. 3/2016
36Comma 70 abrogato da art. 50, comma 2, lettera a), L. R. 3/2016
37Comma 56 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 6 bis, L.R. 19/2003.