LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2007
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale

Articolo 63 quinquies
 (Norme transitorie per la formazione di strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis. Disposizioni particolari in materia di insediamenti produttivi e commerciali e a tutela del suolo naturale)
1. Al fine di rafforzare la tutela dei suoli e di prevenire ulteriori riduzioni di aree agricole e di suoli naturali nell'ambito delle relazioni e degli effetti territoriali indotti dall'insediamento di attività industriali, artigianali e commerciali, la Regione promuove misure e azioni di contenimento all'espansione delle zone produttive e della trasformazione fisica delle aree naturali e di riserva di biodiversità.
2. Alla salvaguardia del suolo, quale bene comune non rinnovabile e fondamentale per l'equilibrio ambientale ed ecologico, per la salute umana, per la produzione agricola e per la valorizzazione dell'intera struttura territoriale regionale, concorrono gli enti territoriali operanti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica degli interventi di settore, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale.
3. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti i cui contenuti prevedono nuove zone omogenee D e H, come definite dal PURG approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), di seguito denominato PURG, ovvero l'ampliamento delle stesse non finalizzato a insediamenti singoli esistenti, non rientranti nella fattispecie delle varianti di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies, oltre a quanto disposto in materia di contenuti, procedure di adozione e approvazione, nonché di validità temporale e salvaguardia ai sensi degli articoli 63 bis e 63 ter, deve dimostrare e documentare tutte le condizioni riportate nel comma 5 e rispettare i criteri operativi eventualmente indicati nel regolamento di cui all'articolo 61. Le condizioni di cui al presente articolo sono asseverate da progettista abilitato a cura del soggetto richiedente la variante.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle zone omogenee D4, come definite dal PURG, e destinate agli insediamenti industriali per attività estrattive esistenti.
5. Nelle more dell'entrata in vigore dello strumento di pianificazione regionale in sostituzione del PURG, le condizioni per la previsione di nuove zone omogenee D e H o l'ampliamento delle stesse non finalizzato a insediamenti singoli esistenti, non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 63 sexies in sostituzione di altra zona, sono:
a) nuovo o diverso fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati che non può essere soddisfatto attraverso l'utilizzo delle zone esistenti disponibili ovvero la modifica delle relative norme di attuazione;
b) la saturazione o l'occupazione per una superficie superiore al 75 per cento delle aree già destinate alle funzioni insediative relative al nuovo o diverso fabbisogno insediativo;
c) per le zone industriali:
1) l'assenza di convenienza economica o la sussistenza di problematiche logistico-funzionali per I'insediamento nelle zone omogenee D1 individuate dallo strumento di pianificazione regionale vigente o nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui all' articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali);
2) la coerenza con le finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015 ;
d) per le aree commerciali:
1) la congruità con i piani comunali di settore del commercio e la conformità di questi alla vigente normativa, se nella zona H sono ammessi esercizi di vendita di grande struttura;
2) la compatibilità viabilistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di media e grande struttura.
6. Sono consentite, previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, le varianti agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano:
a) la trasformazione in zone per insediamenti residenziali o extraresidenziali, di zone in cui insistono insediamenti zootecnici anche di consistenza superiore a 50 UBA (Unità di Bestiame Adulto) e distanti da zone residenziali meno di 200 metri, purché la trasformazione sia preordinata alla dismissione o conversione degli insediamenti zootecnici esistenti;
b) l'ampliamento degli insediamenti zootecnici esistenti in termini di superficie coperta e consistenza, anche in deroga all'articolo 38 delle norme di attuazione del PURG e fino alla distanza minima di 200 metri o fino alla distanza minima degli immobili abitativi eventualmente preesistenti e non connessi all'attività al fine di garantire la conservazione o l'aumento della capacità produttiva secondo quanto previsto dalle leggi di settore.
(9)
7.  
( ABROGATO )
8. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate precisazioni alla classificazione delle zone previste nei vigenti strumenti urbanistici comunali unicamente ai fini di assicurare l'equiparazione alle zone omogenee indicate dal PURG, come delineato nel comma 3.
9. Al fine di garantire le equiparazioni di cui al comma 8, il Comune può richiedere alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale un parere di compatibilità preliminarmente alla deliberazione di cui al comma 8.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 21/2015
2Parole sostituite alla lettera e) del comma 7 da art. 51, comma 1, L. R. 29/2017
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 6/2019
4Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 6/2019
5Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 7, lettera c), L. R. 6/2019
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 7, lettera d), L. R. 6/2019
7Parole soppresse al comma 4 da art. 3, comma 7, lettera e), L. R. 6/2019
8Comma 5 sostituito da art. 3, comma 7, lettera f), L. R. 6/2019
9Comma 6 sostituito da art. 3, comma 7, lettera g), L. R. 6/2019
10Comma 7 abrogato da art. 3, comma 7, lettera h), L. R. 6/2019
11Parole aggiunte al comma 3 da art. 35, comma 5, lettera a), L. R. 10/2023
12Parole aggiunte al comma 5 da art. 35, comma 5, lettera b), numero 1), L. R. 10/2023
13Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 35, comma 5, lettera b), numero 2), L. R. 10/2023
14Parole sostituite alla lettera c) del comma 5 da art. 35, comma 5, lettera b), numero 3), L. R. 10/2023
15Parole soppresse al numero 1) della lettera d) del comma 5 da art. 35, comma 5, lettera b), numero 4), L. R. 10/2023