Art. 58
(Procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)
1. Con regolamento regionale è disciplinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità alla normativa statale ed entro i limiti da essa previsti, anche con riferimento alle leggi regionali di settore. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e in attuazione del principio di leale collaborazione la Regione stipula intese e accordi con i competenti organi statali.
2. I Comuni competenti, ai sensi dell'articolo 60, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, con applicazione delle procedure di cui al
decreto legislativo 42/2004.
2 bis.
Sino all'adeguamento del regolamento regionale di cui al comma 1 al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
(Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi dell'
articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83
convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106
, così come modificata dall'
articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
, convertito con modificazioni dalla
legge 11 novembre 2014 n. 164
), nei termini di cui all'articolo 13, comma 2, del predetto decreto, trovano applicazione le più ampliative disposizioni di cui:
Note:
1Il comma 4 del presente articolo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge regionale sul B.U.R.
2Articolo sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 12/2008
3Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 101 dd. 10 marzo 2010, depositata il 17 marzo 2010 (Gazzetta Ufficiale 24/3/2010, n. 12, 1a Serie Speciale), l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo, come sostituito dall'art. 2, c. 13, L.R. 12/2008.
4Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 101 dd. 10 marzo 2010, depositata il 17 marzo 2010 (Gazzetta Ufficiale 24/3/2010, n. 12, 1a Serie Speciale), l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo, come sostituito dall'art. 2, c. 13, L.R. 12/2008, limitatamente alle parole <<a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica>>.
5Articolo sostituito da art. 66, comma 3, L. R. 17/2010
6Comma 2 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 29/2017
7Comma 2 ter aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 29/2017