LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2008).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/01/2008
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Variazione delle aliquote e altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione)
1. Nelle more dell'approvazione delle norme che fissano i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, da emanarsi ai sensi degli articoli 117, comma 3, e 119 della Costituzione, e in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 43, della legge finanziaria statale 2008, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere esenzioni dal pagamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), nei limiti stabiliti dalle leggi statali.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. 
( ABROGATO )
(2)
4. 
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 15, comma 5, lettera c), L. R. 20/2015
2Comma 3 abrogato da art. 15, comma 5, lettera c), L. R. 20/2015
3Comma 4 abrogato da art. 15, comma 5, lettera c), L. R. 20/2015