LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  14/06/2007
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 3
 (Azioni della Regione)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 la Regione:
a) predispone il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile regionale e solidale;
b) cura la tenuta dell'albo regionale degli enti di servizio civile, nonché l'elenco regionale dei responsabili del servizio civile regionale e solidale;
c) cura la gestione della banca dati;
d) disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti di servizio civile regionale e solidale e la loro verifica;
e) effettua la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 77/2002 relativa ai progetti presentati nell'ambito del servizio civile nazionale;
f) svolge attività ispettiva e di controllo sulla corretta applicazione della presente legge;
g) sostiene, in accordo con la struttura statale competente in materia di servizio civile, le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione per lo sviluppo del servizio civile regionale;
h) sostiene i progetti di formazione dei volontari;
i) promuove almeno una volta all'anno una giornata d'incontro tra giovani volontari.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate dalla struttura regionale competente in materia di servizio civile.