Art. 20
(Formazione e aggiornamento dei volontari e dei responsabili del servizio civile regionale e solidale)
1. La Regione attiva e sostiene, in collaborazione con la struttura statale competente, la formazione e l'aggiornamento dei volontari e dei responsabili del servizio civile, sulla base di percorsi formativi definiti nell'ambito delle linee di programmazione regionale del servizio civile regionale e solidale che contengano elementi di cittadinanza attiva e di animazione dei territori e delle comunità.
2. L'attuazione dei percorsi formativi per i responsabili del servizio civile è realizzata dalla Regione secondo le modalità previste dalle normative nazionali.
3. La Regione promuove, almeno una volta all'anno, una giornata d'incontro tra i giovani volontari per l'approfondimento di argomenti inerenti il servizio civile, lo scambio di esperienze e idee, e l'elaborazione di proposte di miglioramento del servizio stesso.
3 bis. Per le attività previste dal presente articolo, nonché per ogni altra attività a supporto dell'attuazione della presente legge, la Regione è autorizzata a finanziare uno specifico progetto di promozione e sviluppo del servizio civile regionale e solidale presentato da uno o più enti con sede nel territorio regionale, anche in partenariato tra loro, iscritti nella prima classe dell'Albo nazionale degli enti di servizio civile di cui alla
legge 64/2001 e al
decreto legislativo 77/2002.
3 ter. Le modalità per la presentazione e selezione del progetto di cui al comma 3 bis sono stabilite nell'ambito del documento di programmazione di cui all'articolo 17.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 67, lettera b), L. R. 27/2014
2Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 67, lettera b), L. R. 27/2014