LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2007
Materia:
310.05 - Volontariato

TITOLO II
 REQUISITI, BENEFICI E RISORSE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE
CAPO I
 SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Art. 5
 (Requisiti soggettivi)
1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, muniti di idoneità fisica, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo. 2. Si applicano le cause d'esclusione e di impedimento di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 77/2002. 3. I soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, sono destinatari di attività di informazione e di sensibilizzazione sui temi e sui valori inerenti il servizio civile volontario, con modalità e strumenti adeguati.
Art. 6
 (Ambiti di attività del servizio civile regionale)
1. Lo svolgimento del servizio civile regionale volontario riguarda le attività previste dall'articolo 8, comma 2, lettera b), della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), e in particolare i seguenti ambiti:
a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;
b) educazione e promozione culturale;
c) educazione alla pratica sportiva;
d) protezione civile;
e) difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale;
f) tutela, salvaguardia e fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
g) politiche della pace e dei diritti umani, anche tramite la partecipazione ai corpi civili di pace nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 9 della legge 64/2001;
h) iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
Art. 7
 (Benefici)
1. A coloro che prestano servizio civile regionale compete:
a) un assegno per il servizio civile svolto, nella misura prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 77/2002 e nel limite dei posti d'impiego dei volontari di servizio civile, da determinarsi su base annuale in relazione alle risorse disponibili;
b) la garanzia assicurativa obbligatoria per la copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti dai volontari, ai danni causati all'ente e a terzi nell'espletamento del servizio;
c) l'erogazione, a cura delle strutture del Servizio sanitario regionale, a titolo gratuito, delle prestazioni sanitarie propedeutiche all'espletamento delle attività di servizio civile.
Art. 8
 (Riconoscimenti)
1. La Regione promuove il riconoscimento da parte delle istituzioni scolastiche e delle università degli studi regionali dei crediti formativi derivanti dalla tipologia di servizio espletato e dalle attività formative svolte.
2. La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, stipula apposite convenzioni con gli enti promotori dei progetti per il riconoscimento del tirocinio professionale per il periodo di servizio civile svolto.
Art. 9
 (Fondo per il servizio civile regionale)
1. È istituito il fondo per il servizio civile regionale nel quale confluiscono:
a) la quota di risorse del fondo nazionale per il servizio civile attribuita alla Regione per lo svolgimento di funzioni in materia di servizio civile;
b) la specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione a favore del fondo;
c) gli appositi stanziamenti messi a disposizione da altri enti pubblici e fondazioni bancarie;
d) le donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse previste dal comma 1, lettere c) e d), possono essere vincolate da parte del conferente per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
CAPO II
 SERVIZIO CIVILE SOLIDALE
Art. 10
 (Requisiti soggettivi)
1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile solidale presso le organizzazioni e gli enti iscritti nell'albo regionale degli enti di servizio civile, senza alcuna distinzione di sesso, i residenti in Friuli Venezia Giulia che siano:
a) giovani, anche stranieri, che abbiano compiuto sedici anni e non superato i diciassette anni;
b)   ( ABROGATA )
(1)
2. Si applicano le cause d'impedimento e di esclusione di cui all'articolo 5, comma 2.
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 67, lettera a), L. R. 27/2014
Art. 11
 (Ambiti di attività del servizio civile solidale)
1. Lo svolgimento del servizio civile solidale da parte dei giovani di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), riguarda i seguenti ambiti di attività:
a) educazione e promozione culturale;
b) educazione alla pratica sportiva;
c) difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale;
d) tutela e salvaguardia e fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
e) politiche della pace e dei diritti umani.
2. Lo svolgimento del servizio civile solidale da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), riguarda le attività di cui all'articolo 6.
Art. 12
 (Benefici e riconoscimenti)
1. A coloro che svolgono servizio civile solidale sono garantiti i benefici economici di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), nonché i riconoscimenti di cui all'articolo 8, comma 1.
2. L'assegno per il servizio civile solidale svolto dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), non può essere superiore a quello stabilito a livello nazionale.
3. L'assegno per il servizio civile solidale svolto dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), è commisurato proporzionalmente a quello nazionale, ai moduli d'impegno e al tempo di servizio e non può essere superiore ai due terzi di quello previsto al comma 2.
Art. 13
 (Fondo regionale per il servizio civile solidale)
1. È costituito il fondo regionale per il servizio civile solidale nel quale confluiscono le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione e da altri soggetti pubblici o privati.