LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2007
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 (Salute e politiche sociali)
1. Al fine di razionalizzare e coordinare l'attuazione dei programmi pluriennali di investimento, nonché le relative modalità di finanziamento di edilizia sanitaria, l'attività e i processi di realizzazione, manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare disponibile e indisponibile del Servizio sanitario regionale sono gestiti con modalità uniformi e centralizzate in raccordo con la programmazione del Servizio sanitario regionale e dei suoi enti.
2. Per le finalità previste dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a definire l'uso di strumenti consortili, o l'istituzione di società miste ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002).
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
11. Sono ulteriormente incrementati i processi di centralizzazione della gestione delle attività tecnico-amministrative e di supporto del Servizio sanitario regionale, così come definiti dall'articolo 18 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), istitutivo del Centro servizi condivisi e relativo statuto. Le funzioni esercitate dagli enti del Servizio sanitario regionale relative alle materie contenute nel programma di attività approvato dall'Amministrazione regionale sono trasferite al Centro servizi condivisi secondo le modalità e i tempi definiti dalla Giunta regionale.
12.  
( ABROGATO )
13.  
( ABROGATO )
14. All'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola: <<stipula>> sono inserite le seguenti: <<per la progettazione dell'opera di cui al comma 2 e>>;
b) al comma 3, le parole: <<al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai commi 1 e 2>>;
c) al comma 4, le parole: <<dal comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<dai commi 1 e 2>>;
d) al comma 4, la parola: <<decennale>> è sostituita dalla seguente: <<quindicennale>> e le parole: <<per gli anni dal 2009 al 2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli anni dal 2009 al 2021>>.
15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 14, continuano a far carico all'unità previsionale di base 7.2.310.2.223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4406 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2006, le parole: <<nonché lavori relativi alle sedi sociali>> sono sostituite dalle seguenti: <<nonché l'acquisto di sedi sociali o lavori presso le stesse>>.
17. Le domande presentate per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 2/2006 sono integrate o modificate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 16, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.2.310.2.226 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4460 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pocenia un contributo straordinario, integrativo del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), per l'ammontare massimo di 120.000 euro, per la copertura delle spese sostenute a seguito dello smantellamento di una struttura adibita al ricovero di cani non autorizzata e del mantenimento degli animali accolti in altre strutture autorizzate.
20. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 19 sono disposte sulla base della presentazione di un'apposita istanza, da inoltrare alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.2.310.2.235 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4648 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. A decorrere dall'anno 2007 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione contributi finalizzati all'erogazione, in favore dei soggetti mutilati e invalidi del lavoro, nonché in favore dei soggetti audiolesi, delle prestazioni assistenziali individuate negli atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale.
23. Le domande per il contributo di cui al comma 22 sono presentate entro il 30 settembre di ogni anno alla Direzione centrale salute e protezione sociale.
24. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate, annualmente, le quote da destinare alle prestazioni in favore dei soggetti audiolesi e in favore dei soggetti mutilati e invalidi del lavoro.
25. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4779 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Hattiva Lab - Cooperativa sociale ONLUS di Udine un contributo di 30.000 euro a sostegno dell'attività istituzionale e del progetto sperimentale di doposcuola specialistico per minori con disturbi dell'apprendimento, da realizzarsi nell'anno scolastico 2007-2008.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4626 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29.  
( ABROGATO )
30.  
( ABROGATO )
31.  
( ABROGATO )
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM) - Sezione di Trieste, un contributo straordinario fino a un importo massimo di 120.000 euro, a sostegno dei costi sostenuti dal predetto ente negli anni 2005 e 2006 per lo svolgimento delle attività istituzionali e di altri interventi di competenza.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei bilanci consuntivi degli anni 2005 e 2006, regolarmente approvati, e di un sintetico prospetto riassuntivo dei costi e dei ricavi riferiti ai predetti esercizi.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4632 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. Al fine di potenziare il sistema informativo delle residenze per anziani e di raccordarlo con il Sistema informativo sociosanitario regionale (SISSR), è istituito un fondo di 250.000 euro per il biennio 2007-2008, suddiviso in 180.000 euro a favore delle strutture pubbliche e 70.000 euro a favore di quelle private.
36. Il fondo di cui al comma 35 è destinato al finanziamento di due distinti progetti unitari, uno per le residenze pubbliche e uno per quelle private.
37. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale salute e protezione sociale. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché l'entità del contributo. Con il decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
38. Il contributo è concesso nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile per le strutture pubbliche e del 50 per cento per quelle private.
39. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento rispettivamente per 180.000 euro al capitolo 4633 e per 70.000 euro al capitolo 4634 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM) - Sezione provinciale di Pordenone, a sollievo degli oneri sostenuti per l'attività riabilitativa, psicologica e cognitiva, anche alla luce di quanto previsto dal piano per la riabilitazione approvato dall'Azienda sanitaria territoriale.
41. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4635 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 200.000 euro alla Fondazione <<Bambini e Autismo>> - ONLUS, con sede in Pordenone, per il sostegno di attività di formazione e inserimento lavorativo dei propri pazienti adulti.
43. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 42 è presentata, entro il 31 marzo 2007, alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da realizzare e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
44. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4636 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2007 di 200.000 euro alla Fondazione <<Bambini e Autismo>> - ONLUS, con sede in Pordenone, per l'attività svolta a favore degli utenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia.
46. Al fine della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 45, la Fondazione presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda, corredata del programma dell'attività istituzionale per l'anno 2007 e del relativo quadro economico di spesa.
47. Contestualmente alla concessione del contributo di cui al comma 45, è autorizzata l'erogazione in via anticipata nella misura dell'80 per cento del contributo concesso. Il saldo del contributo viene erogato alla presentazione del rendiconto di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 14/2004, corredato di una relazione illustrativa dell'attività svolta.
48. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4637 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla ASI - AUSER Associazione Solidarietà Isontina di Monfalcone un contributo straordinario di 30.000 euro per l'acquisto di mezzi di trasporto funzionali allo scopo sociale e all'Associazione di volontariato <<Solidea>> ONLUS di Romans d'Isonzo un contributo straordinario di 15.000 euro a sostegno delle spese riferite all'attività istituzionale.
50. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 49 sono presentate alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
51. Per le finalità previste dal comma 49, relativamente al contributo alla ASI - AUSER Associazione Solidarietà Isontina di Monfalcone, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. Per le finalità previste dal comma 49, relativamente al contributo all'Associazione di volontariato <<Solidea>> ONLUS di Romans d'Isonzo, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di cooperative sociali <<Il Mosaico>> di Gorizia un contributo straordinario di 40.000 euro per l'attivazione di progetti turistico-ambientali volti all'inserimento lavorativo di soggetti disabili.
54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4643 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<Nuova entrata libera>> di Monfalcone un contributo straordinario di 100.000 euro per la realizzazione dei progetti denominati <<Bassa Soglia>> e <<Officina sociale>>.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società cooperativa sociale <<San Mauro>> di Maniago un contributo straordinario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4644 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società cooperativa sociale <<San Mauro>> di Maniago un contributo straordinario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
60. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 59 sono presentate alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con i decreti di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi.
61. Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4645 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
62.
I commi 26 e 27 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono sostituiti dai seguenti:
<<26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali e agli enti pubblici, gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale che presta servizio alla persona presso le strutture e servizi medesimi è avviato ai corsi di formazione per l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona e per il conseguimento della qualifica di operatore socio - sanitario.
27. I soggetti interessati devono presentare alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro sessanta giorni dalla conclusione dei corsi di cui al comma 26, apposita domanda di contributo, corredata della documentazione a tal fine richiesta.>>.

63. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 26 e 27 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001, come sostituiti dal comma 62, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Isontino Servizi Integrati - CISI - un contributo straordinario di 100.730 euro per assicurare il mantenimento e i livelli qualitativi dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) e comma 7, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>).
65. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
66. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 100.730 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4780 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
67.  
( ABROGATO )
68. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 41/1996, come sostituito dal comma 67, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4783 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
69.  
( ABROGATO )
70.  
( ABROGATO )
70 bis.  
( ABROGATO )
70 ter.  
( ABROGATO )
71. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 18 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili), nonché il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 (Piano socio - assistenziale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), e il progetto pilota ivi previsto si intende finalizzato alle attività di cui all'articolo 44, comma 2, lettere d), e), i) e agli articoli 50 e 51 della legge regionale 6/2006.
72.  
( ABROGATO )
73.  
( ABROGATO )
74.  
( ABROGATO )
75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale ACLI - società cooperativa ONLUS, di Cordenons, contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a quindici anni, per l'acquisto dell'area e la realizzazione della nuova sede e di un centro diurno per disabili.
76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata:
a) del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera;
b) di una relazione con la descrizione delle finalità e dei costi dell'opera.
77. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 75 sono disposte con l'osservanza delle procedure di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
78. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3360 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia S. Antonio Abate di Mione di Ovaro un contributo straordinario di 280.000 euro per la ristrutturazione di <<Casa Giocosa>> e delle relative pertinenze, per l'accoglienza di gruppi familiari con disagio sociale e gruppi giovanili con disabilità.
80. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 79 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata:
a) del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera;
b) di una relazione generale con la descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e l'indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.
81. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 79 sono disposte con l'osservanza delle procedure di cui alla legge regionale 14/2002.
82. Per le finalità previste dal comma 79 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4625 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Cooperativa Sociale ONLUS <<Hattiva>> di Tavagnacco contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a quindici anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo che la cooperativa stipula per l'acquisto dell'area e per la realizzazione della nuova sede.
84. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 83 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera e di una relazione con la descrizione delle finalità e dei costi dell'opera. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
85. Per le finalità previste dal comma 83 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4627 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<Comunità del Melograno>> ONLUS di Reana del Rojale contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a quindici anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo che l'Associazione stipula, per la ristrutturazione di un immobile concesso in comodato permanente dalla Fondazione Muner de Giudici per la realizzazione di un centro diurno e residenziale per disabili.
87. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 86 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera e di una relazione con la descrizione delle finalità e dei costi dell'opera. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
88. Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4628 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<I Girasoli>> ONLUS, di San Dorligo della Valle, un contributo straordinario finalizzato ai lavori di sistemazione della sede sita a Rupingrande in comune di Monrupino, anche al fine di realizzare nuovi spazi destinati alle attività proprie del centro educativo.
90. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 89 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera e di una relazione con la descrizione delle finalità e dei costi. Con il decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione del contributo.
91. Per le finalità previste dal comma 89 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4629 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla delegazione Croce Rossa Italiana, Comitato locale di San Vito al Tagliamento - Azzano Decimo, e all'ASP <<Opera Pia Cojaniz>> di Tarcento un contributo straordinario di 50.000 euro ciascuna per l'acquisto di un'autoambulanza per il perseguimento delle finalità istituzionali.
93. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 92 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
94. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4638 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
95. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità un contributo straordinario pluriennale di 250.000 euro annui, per quindici anni, per la realizzazione di un servizio residenziale di riferimento regionale, sperimentale e innovativo, con sede a Medea, di risposta ai bisogni delle persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo, anche prive del sostegno familiare e per le quali non è possibile trovare, nei rispettivi territori di appartenenza, soluzioni adeguate di tipo domiciliare e residenziale.
96. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 95 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata:
a) di progetto di massima per l'esecuzione dell'opera;
b) di progetto gestionale con indicazione dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione, condiviso dall'ente gestore dei servizi per disabili individuato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 41/1996 e dall'Azienda per i servizi sanitari.
97. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 95 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002.
98. Per le finalità previste dal comma 95 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 750.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4639 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione italiana per l'educazione demografica di Udine un contributo straordinario di 60.000 euro a fronte delle spese sostenute per il trasferimento e l'allestimento della nuova sede del consultorio.
100. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 99 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
101. Per le finalità previste dal comma 99 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
102. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ASP <<Solidarietà>> di Azzano Decimo un contributo straordinario di 150.000 euro per i maggiori oneri occorsi per la realizzazione della struttura residenziale protetta.
103. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 102 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi realizzati e di un elenco analitico delle spese sostenute. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
104. Per le finalità previste dal comma 102 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4646 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
105. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione - Centro di accoglienza <<Ernesto Balducci>> - ONLUS di Pozzuolo del Friuli un contributo straordinario di 280.000 euro per l'anno 2007, a parziale copertura degli oneri già sostenuti per la realizzazione di un centro polifunzionale destinato all'accoglimento e all'integrazione sociale di cittadini in condizioni di disagio, comunitari ed extracomunitari.
106. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 105 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata:
a) del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera;
b) di una relazione generale con la descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e l'indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.
107. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 105 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002.
108. Per le finalità previste dal comma 105 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
109. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa Piccolo Principe di Casarsa della Delizia un contributo straordinario di 250.000 euro destinato a parziale sollievo dei costi che la Cooperativa ha sostenuto per l'acquisto di un immobile da destinare a nuova sede dell'attività produttiva.
110. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 109 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del contratto di compravendita dell'edificio. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
111. Per le finalità previste dal comma 109 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4814 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
112. Il contributo straordinario pluriennale disposto dall'articolo 5, comma 54, tabella C, della legge regionale 2/2006, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 35, della legge regionale 4/2001, in via di interpretazione autentica, è destinato al sollievo degli oneri sostenuti dal beneficiario per lavori già eseguiti antecedentemente alla concessione del contributo stesso.
113. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 35, della legge regionale 4/2001, come interpretato dal comma 112, continuano a far carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4882 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
114. Al comma 34 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2006, prima della parola: <<adeguamento>> è inserita la seguente: <<acquisto,>>.
115. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 34, della legge regionale 2/2006, come da ultimo modificato dal comma 114, continuano a far carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4886 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
116. I Comuni sono autorizzati a utilizzare i fondi trasferiti a partire dall'anno 2004 ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), per far fronte alle nascite avvenute dall'1 gennaio 2004 anche a copertura degli oneri sostenuti per le nascite avvenute fino al 31 dicembre 2003, non ancora rimborsati dall'Amministrazione regionale.
117. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 116 fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8464 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
118.  
( ABROGATO )
119.
Il comma 2 dell'articolo 66 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:
<<2. Al fine di garantire la coerenza con la programmazione regionale in materia sociale e sociosanitaria e di assicurare l'esercizio della funzione di programmazione locale del sistema integrato, nonché per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 3, la Regione promuove un'intesa tra i Comuni della provincia di Trieste e l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 <<Triestina>>, volta alla definizione, entro il 30 giugno 2007, dell'ambito distrettuale quale area di coincidenza del distretto sanitario e dell'ambito sociale. Resta ferma la necessità di istituire l'ufficio di direzione e programmazione di ambito di cui all'articolo 17, comma 5, e di individuare il responsabile di cui all'articolo 21.>>.

120.
Dopo il comma 2 dell'articolo 66 della legge regionale 6/2006 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. I Comuni della provincia di Trieste, al fine di garantire la continuità dei servizi e la coerenza con la programmazione territoriale avviata con i Piani di zona, nonché al fine dell'approvazione delle convenzioni di cui all'articolo 18, definiscono di concerto gli ambiti territoriali per la gestione associata, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, in materia di coincidenza territoriale con gli ambiti distrettuali. Gli ambiti territoriali così definiti hanno validità fino alla stipula dell'intesa di cui al comma 2, ovvero fino alla data stabilita nell'intesa stessa.
2 ter. La definizione degli ambiti territoriali ai sensi del comma 2 bis costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali e deve essere comunicata alla Regione entro l'1 marzo 2007.>>.

121. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), come sostituito dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 17/2004, le parole: <<al comparto di contrattazione collettiva nazionale o regionale relativo all'ambito di attività delle aziende individuato>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai contratti collettivi dei comparti pubblici ritenuti più consoni, quali il contratto collettivo nazionale degli enti locali o il contratto collettivo del comparto della sanità pubblica, individuati>>. Al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante ai sensi del nuovo inquadramento, per effetto di applicazioni difformi da quella di cui al presente comma, è attribuito un assegno personale riassorbibile pensionabile, pari alla differenza tra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante a seguito del nuovo inquadramento, secondo le disposizioni dell'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e successive modifiche.
122. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
Note:
1Parole sostituite al comma 75 da art. 3, comma 28, L. R. 22/2007
2Parole sostituite al comma 83 da art. 3, comma 30, L. R. 22/2007
3Parole aggiunte al comma 86 da art. 3, comma 32, L. R. 22/2007
4Integrata la disciplina del comma 18 da art. 2, comma 6, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
5Integrata la disciplina del comma 22 da art. 2, comma 10, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
6Integrata la disciplina del comma 23 da art. 2, comma 10, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
7Parole aggiunte al comma 105 da art. 2, comma 34, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
8Comma 69 sostituito da art. 2, comma 35, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
9Parole sostituite al comma 95 da art. 9, comma 14, L. R. 9/2008
10Parole aggiunte al comma 71 da art. 9, comma 18, L. R. 9/2008
11Comma 2 sostituito da art. 13, comma 9, L. R. 9/2008
12Comma 3 abrogato da art. 13, comma 10, L. R. 9/2008
13Comma 4 abrogato da art. 13, comma 10, L. R. 9/2008
14Comma 5 abrogato da art. 13, comma 10, L. R. 9/2008
15Comma 6 abrogato da art. 13, comma 10, L. R. 9/2008
16Comma 7 abrogato da art. 13, comma 10, L. R. 9/2008
17Comma 8 abrogato da art. 13, comma 10, L. R. 9/2008
18Comma 9 abrogato da art. 13, comma 10, L. R. 9/2008
19Comma 10 abrogato da art. 13, comma 10, L. R. 9/2008
20Comma 12 abrogato da art. 10, comma 16, L. R. 12/2009
21Comma 13 abrogato da art. 10, comma 16, L. R. 12/2009
22Parole sostituite al comma 59 da art. 2, comma 50, L. R. 22/2010
23Parole soppresse al comma 59 da art. 2, comma 50, L. R. 22/2010
24Parole sostituite al comma 29 da art. 9, comma 30, L. R. 11/2011
25Comma 69 sostituito da art. 7, comma 70, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
26Comma 70 sostituito da art. 7, comma 70, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
27Comma 72 abrogato da art. 7, comma 71, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
28Comma 73 abrogato da art. 7, comma 71, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
29Comma 74 abrogato da art. 7, comma 71, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
30Integrata la disciplina del comma 95 da art. 9, comma 13, L. R. 14/2012
31Parole sostituite al comma 69 da art. 9, comma 103, L. R. 14/2012
32Comma 70 bis aggiunto da art. 9, comma 104, L. R. 14/2012
33Comma 70 ter aggiunto da art. 9, comma 104, L. R. 14/2012
34Comma 70 ter abrogato da art. 9, comma 187, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
35Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 32, L. R. 6/2013
36Comma 69 abrogato da art. 9, comma 11, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
37Comma 70 abrogato da art. 9, comma 11, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
38Comma 70 bis abrogato da art. 9, comma 11, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
39Comma 118 abrogato da art. 8, comma 6, lettera d), L. R. 44/2017 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, L.R. 6/2006.
40Comma 67 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
41Comma 29 abrogato da art. 8, comma 90, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
42Comma 30 abrogato da art. 8, comma 90, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
43Comma 31 abrogato da art. 8, comma 90, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.