Art. 98
(Disposizioni transitorie)
1.
Sino all'entrata in vigore del regolamento forestale continuano a trovare applicazione:
b) l'articolo 4 del regolamento unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla
legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall'
art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., e successive modifiche;
c) il regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., e successive modifiche.
2.
Sino al recepimento da parte dell'ente locale degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 97 continuano a trovare applicazione:
5. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le opere di viabilità forestale di cui agli articoli 26 bis e 26 ter della
legge regionale 22/1982, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
5 bis. Fino all'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, il possesso del certificato di idoneità tecnica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 dicembre 1987, n. 571 (Capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica), sostituisce agli effetti della presente legge l'iscrizione all'elenco medesimo.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 27, comma 9, L. R. 16/2008
2Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 28, L. R. 12/2009
3Comma 5 bis aggiunto da art. 64, comma 35, L. R. 17/2010
4Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera d), L. R. 11/2011
5Il regolamento forestale è stato emanato con DPReg. 28/12/2012, n. 0274/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).