LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane

Titolo IV
 Disposizioni finali e transitorie
Art. 66
 (Regolamenti)
1. Con regolamento provinciale o comunale sono predeterminati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi da parte delle Province e dei Comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e degli eventuali indirizzi unitari definiti dalla Regione.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, ove compatibili, i regolamenti regionali in vigore nelle singole materie.
3. L'esercizio da parte di Comuni e Province delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 68/1981, come sostituito dall'articolo 62, comma 1, della presente legge, per la materia cultura, e dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 65, comma 1, lettera a), della presente legge, per la materia sport e tempo libero.
Art. 67
 (Procedimenti in corso)
1. I procedimenti in corso alla data dell'1 gennaio 2007 relativi alle funzioni conferite e soppresse sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 68.
1 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 68, L. R. 1/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 68, L. R. 1/2007
3Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 55, L. R. 17/2008
4Comma 1 bis abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 4/2009
Art. 67 bis
 (Disposizioni transitorie connesse alle modifiche apportate dall'articolo 47 alla legge regionale 21/2000)
1. Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 15 della legge regionale 21/2000, abrogato dall'articolo 68, comma 1, lettera ww bis), continua a trovare applicazione ai procedimenti contributivi relativi alle domande presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2006.
2. Sono fatti salvi i Comitati di gestione delle Strade del vino già riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 21/2000.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 25/2007
Art. 68
 (Abrogazioni)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2007, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a)   ( ABROGATA )
b) articolo 15 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58 (Modifiche ed integrazioni a norme regionali in materia di agricoltura e foreste);
c) articoli 11 e 15 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 (Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse);
d) legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 (Provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica, modifica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, integrazioni e modifiche della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34);
e) articoli 6, 7 e 10 della legge regionale 65/1976;
f) articoli 8, 9, 11, 12 e 13 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36 (Interventi modificativi ed integrativi in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale);
g) legge regionale 3 giugno 1981, n. 33 (Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, concernente provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica);
i) articoli da 28 a 33 della legge regionale 68/1981;
j) articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37 (Modifiche ed integrazioni al Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 concernente provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica);
k) commi terzo e quarto dell'articolo 39 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 (Legge finanziaria 1985);
l) legge regionale 22 agosto 1985, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia teatrale);
m) articoli 6 e 17 della legge regionale 34/1987;
o) comma 12 dell'articolo 3 e articoli 4, 6 e 8 della legge regionale 16/1988;
p) legge regionale 12 aprile 1988, n. 19 (Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura);
q) comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28 (Variazione al bilancio pluriennale 1988 - 1990);
r) legge regionale 5 giugno 1990, n. 24 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente <<Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura>>);
s) legge regionale 4 settembre 1991, n. 44 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente <<Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura>> - Rideterminazione dell'Unità Lavorativa Uomo - ULU);
t)   ( ABROGATA )
u) articoli 2 e 11 della legge regionale 8/1992;
w) articoli 32, 33, 34, 35 e 212 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994);
x) comma 3 dell'articolo 48 e articolo 171 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995);
y) articolo 7 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi);
z) legge regionale 17 luglio 1995, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante <<Norme integrative in materia di diritto allo studio>> ed all'articolo 78 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, in materia di diritto allo studio), a eccezione dell'articolo 4;
aa) articolo 27 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);
bb) articolo 14 e commi 2, 3 e 6 dell'articolo 18 della legge regionale 32/1995;
cc) articolo 49 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
dd) legge regionale 13 novembre 1995, n. 43 (Promozione della diffusione di veicoli elettrici e di veicoli a ridotte emissioni inquinanti);
ff) articolo 19 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
gg) articolo 18 e comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie);
ii) articolo 39 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
jj) commi 4, 5 e 6 dell'articolo 37 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);
kk) articolo 27, comma 2 dell'articolo 28 e articolo 29 della legge regionale 20/1997;
ll) commi da 13 a 16 dell'articolo 9, commi 20 e 21 dell'articolo 16, commi 30 e 31 dell'articolo 23 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
nn) comma 1 bis dell'articolo 16 e comma 9 dell'articolo 84 della legge regionale 13/1998;
pp) commi 38, 39 e 63 dell'articolo 5, comma 34 dell'articolo 15, commi 18 e 19 dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);
qq) articolo 10 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998);
rr) comma 2 bis dell'articolo 3, articoli 4 e 5, commi 4 e 5 bis dell'articolo 7, articoli 8 e 9 della legge regionale 21/1999;
ss) comma 2 dell'articolo 8, articoli 20 e 21 della legge regionale 23/1999;
tt) comma 48 dell'articolo 4 e commi 1, 2, 43, 44, 45 e 48 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2000;
uu) commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza);
vv) commi 3 e 4 dell'articolo 4 e articolo 5 della legge regionale 15/2000;
ww) commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);
ww bis) l'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>);
xx) comma 49 dell'articolo 3, commi da 24 a 28 dell'articolo 5 e da 37 a 40 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
yy) articolo 6 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli);
zz) commi 78, 97, 98 e 99 dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2003);
aaa) comma 12 dell'articolo 7 e comma 10 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
bbb) comma 5 dell'articolo 62 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico);
eee) lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
fff) commi da 101 a 109 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
hhh) comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia);
iii) comma 2 dell'articolo 12 e comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
jjj) articolo 11 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9 (Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti);
kkk) commi 12, 13 e 14 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
lll) comma 87 e commi da 166 a 170 dell'articolo 4, comma 67 dell'articolo 5 e comma 49 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
nnn) comma 104 dell'articolo 6 e comma 84 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
ooo) comma 3 dell'articolo 16 e articolo 27 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
2Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 34, L. R. 22/2007 , con effetto dall'entrata in vigore della presente legge.
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 25/2007
Art. 69
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, con riferimento agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, è autorizzata la spesa complessiva di 14.232.980 euro suddivisa in ragione di 7.116.490 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 1520 (1.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione <<Trasferimenti di parte corrente agli Enti locali per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali>>.
2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, con riferimento agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, è autorizzata la spesa complessiva di 16.355.900 euro suddivisa in ragione di 8.219.200 euro per l'anno 2007 e di 8.136.700 euro per l'anno 2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:
a) 1522 (2.1.232.4.08.27) con la denominazione <<Trasferimenti di parte capitale agli Enti locali per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali>> con lo stanziamento complessivo di 6.141.000 euro suddiviso in ragione di 2.995.500 euro per l'anno 2007 e di 3.145.500 euro per l'anno 2008;
b) 1523 (2.1.232.4.08.27) con la denominazione <<Trasferimenti di parte capitale agli Enti locali per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali - ricorso al mercato finanziario>> con lo stanziamento complessivo di 10.214.900 euro suddiviso in ragione di 5.223.700 euro per l'anno 2007 e di 4.991.200 euro per l'anno 2008.
3. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, individua con propria deliberazione le quote degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, da trasferire a ciascun Ente locale e le specifiche finalità.
4. All'onere complessivo di 30.588.880 euro suddiviso in ragione di 15.335.690 euro per l'anno 2007 e di 15.253.190 euro per l'anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 1 e 2, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci precitati per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:
UPBCapitolo / limiteTitolo / coperturaanno 2007anno 2008
3.3.340.2.1032427Titolo II / ricorso al mercato finanziario900.000,00900.000,00
3.3.340.2.1032428Titolo II / ricorso al mercato finanziario900.000,00900.000,00
11.6.330.2.32843Titolo II / fondi regionali325.500,00325.500,00
11.6.330.1.9503105Titolo I / fondi regionali95.790,0095.790,00
11.6.330.1.9503106Titolo I / fondi regionali334.800,00334.800,00
11.6.330.2.1333120Titolo II / ricorso al mercato finanziario400.000,00400.000,00
11.6.330.1.9503156Titolo I / fondi regionali147.400,00147.400,00
5.4.350.1.2023908Titolo I / fondi regionali93.000,0093.000,00
5.4.350.2.2113938Titolo II / ricorso al mercato finanziario232.500,000,00
5.5.350.2.2174017Titolo II / ricorso al mercato finanziario2.641.200,002.641.200,00
11.6.330.1.4124274Titolo I / fondi regionali46.500,0046.500,00
8.1.300.1.2655029Titolo I / fondi regionali2.008.000,002.008.000,00
8.3.370.1.7895300Titolo I / fondi regionali130.000,00130.000,00
8.3.300.1.2915346Titolo I / fondi regionali720.000,00720.000,00
8.3.300.1.2915440Titolo I / fondi regionali1.000.000,001.000.000,00
8.4.300.1.3105545Titolo I / fondi regionali400.000,00400.000,00
8.7.300.2.3276039Titolo II / fondi regionali450.000,00450.000,00
8.7.300.1.3216040Titolo I / fondi regionali500.000,00500.000,00
8.7.300.2.3276042Titolo II / ricorso al mercato finanziario150.000,00150.000,00
8.7.300.1.3216100Titolo I / fondi regionali135.000,00135.000,00
8.7.300.2.3276113Titolo II / fondi regionali300.000,00200.000,00
8.7.300.1.3216166Titolo I / fondi regionali180.000,00180.000,00
8.6.300.1.13566168Titolo I / fondi regionali651.000,00651.000,00
11.1.330.2.3526298Titolo II / fondi regionali500.000,00500.000,00
11.2.330.2.3636310Titolo II / fondi regionali1.000.000,001.000.000,00
11.5.330.1.3756806Titolo I / fondi regionali500.000,00500.000,00
11.5.330.1.3756807Titolo I / fondi regionali60.000,0060.000,00
11.5.330.1.3676810Titolo I / fondi regionali65.000,0065.000,00
11.3.330.1.3716871Titolo I / fondi regionali50.000,0050.000,00
11.5.330.2.4426994Titolo II / fondi regionali170.000,00170.000,00
11.8.330.2.5141094/1Titolo II / fondi regionali250.000,00250.000,00
11.1.330.2.3526293/1Titolo II / fondi regionali0,00250.000,00


5. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, quantifica le risorse da devolvere per ciascun Ente locale. Tali risorse sono allocate con successivo decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie sull'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 1540 (1.1.152.2.11.33) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione <<Trasferimenti agli Enti locali per le spese relative al personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi devoluti dalla Regione medesima>>.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) )UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 21/2000, come sostituito dall'articolo 47 della presente legge, fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6904 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <<Finanziamento per>> sono sostituite dalle seguenti: <<Trasferimenti alle province per>> e il cui codice di finanza regionale <<1.1.158.2.10.24>> è sostituito dal seguente: <<1.1.153.2.10.24>>.
8. Al fine di assicurare il costante mantenimento del livello delle prestazioni in relazione alle variazioni del fabbisogno, per il finanziamento della funzione esercitata dalle Province ai sensi dell'articolo 26, comma 3, la Regione può disporre stanziamenti integrativi con norme di legge finanziaria o di variazione di bilancio.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 25, della legge regionale 12/2006, come modificato dall'articolo 52 della presente legge, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6894 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione dopo le parole <<spese sostenute nel 2005>> sono aggiunte le seguenti: <<e nel 2006>>.
10. Per l'ulteriore finanziamento degli interventi a favore degli operatori agrituristici ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 25/1996, come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera a), della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di 301.650,69 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.330.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 6293 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato di pari importo per l'anno 2006.
11. All'onere di 301.650,69 euro per l'anno 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPBCap.2006
11.8.330.2.5141094/limite 1- 250.000,00
11.1.330.2.3506296/limite 2- 51.650,00

intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.