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Indice:
L.R. n. 24/2006
Titolo I
Capo I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Titolo II
Capo I
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Capo II
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Capo III
Art. 21
Art. 22
Capo IV
Art. 23
Art. 24
Capo V
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Capo VI
Art. 28
Titolo III
Capo I
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Capo II
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Capo III
Art. 58
Art. 59
Capo IV
Art. 60
Art. 61
Capo V
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Titolo IV
Art. 66
Art. 67
Art. 67 bis
Art. 68
Art. 69
Leggi regionali
Legge regionale
27 novembre 2006
, n.
24
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 01/12/2006, N. 011
Data di entrata in vigore:
16/12/2006
Materia:
130.01
-
Comuni e Province
130.02
-
Comunità montane
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 65
(Modifiche alla
legge regionale 8/2003
)
1.
Alla
legge regionale 3 aprile 2003, n. 8
(Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
( ABROGATA )
b)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
(Contributi per gli impianti sportivi)
1.
La Regione e gli enti titolari di funzioni contributive in materia di attività sportive promuovono il potenziamento e l'adeguamento della dotazione di impianti sportivi del territorio mediante interventi a sostegno degli investimenti, realizzati da Comuni singoli e associati, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con Enti locali, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.
2.
Per il sostegno degli investimenti di cui al comma 1 è autorizzata la concessione di:
a)
contributi annui costanti sino a un massimo di anni 10 sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondersi in misura del 7 per cento del capitale mutuato;
b)
contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.>>.
(1)
Note:
1
Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2 bis, L.R. 8/2003.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative