1.
Con leggi regionali di riordino organico, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, il conferimento di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse nelle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale;
b) demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
c) demanio marittimo e demanio idrico regionale;
d) impianti a fune;
e) piste da sci;
f) energia;
g) viabilità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);
h) trasporti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004;
i) orientamento al lavoro;
j) formazione connessa ai servizi dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per il reinserimento occupazionale dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
k) opere idrauliche, autorizzazioni idrauliche, concessioni di derivazione d'acqua, polizia idraulica e servizio di piena;
l) verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;
m) ricezione delle denunce sulle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica;
n)
( ABROGATA )
o) autorizzazioni all'immersione di materiali e al ripascimento delle fasce costiere.
1Lettera n) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021