LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane

Art. 45
1. All'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 14 è sostituito dal seguente:
<<14.Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere ai Comuni o loro consorzi, nonché ai consorzi di bonifica e di diritto privato, contributi fino al 100 per cento della spesa necessaria per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali. Per gli interventi riguardanti le strade interpoderali detta percentuale non può superare il 98 per cento. L'erogazione dei contributi avviene dando priorità ai Comuni ad alta densità agricola.>>;

b) al comma 15 le parole <<Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio delle strutture aziendali della Direzione regionale dell'agricoltura.>> sono soppresse.