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Indice:
L.R. n. 24/2006
Titolo I
Capo I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Titolo II
Capo I
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Capo II
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Capo III
Art. 21
Art. 22
Capo IV
Art. 23
Art. 24
Capo V
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Capo VI
Art. 28
Titolo III
Capo I
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Capo II
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Capo III
Art. 58
Art. 59
Capo IV
Art. 60
Art. 61
Capo V
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Titolo IV
Art. 66
Art. 67
Art. 67 bis
Art. 68
Art. 69
Leggi regionali
Legge regionale
27 novembre 2006
, n.
24
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 01/12/2006, N. 011
Data di entrata in vigore:
16/12/2006
Materia:
130.01
-
Comuni e Province
130.02
-
Comunità montane
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 38
(Modifiche alla
legge regionale 32/1995
)
1.
Alla
legge regionale 24 luglio 1995, n. 32
(Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 dell'articolo 12, come sostituito dall'
articolo 20, comma 8, della legge regionale 12/2003
, è sostituito dal seguente:
<<4.Per lo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione effettuata dagli Organismi riconosciuti a livello nazionale di cui all'articolo 7, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate, ove non in contrasto con le disposizioni comunitarie o nazionali, a stipulare convenzioni annuali con gli stessi per concorrere a sostenere le relative spese. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono inoltre autorizzate a concedere aiuti per i controlli dei metodi di coltivazione biologica di cui al
regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio
, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, fino a un massimo del 100 per cento delle spese effettivamente sostenute a tale scopo. Tale tasso di aiuto può raggiungere:
a)
il 100 per cento della spesa effettivamente sostenuta per i controlli svolti sulle aziende agricole totalmente biologiche operanti sul territorio regionale;
b)
il 70 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste ricadenti nelle aree di cui alla
direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975
, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della
direttiva 75/268/CEE
(Italia), e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale;
c)
il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste che non ricadono nelle aree di cui alla
direttiva 75/273/CEE
ovvero nelle aree destinate dal PURG a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale.>>;
b)
l'articolo 13, come modificato dall'
articolo 37, comma 3, della legge regionale 31/1996
, è sostituito dal seguente:
<<Art. 13
(Criteri e modalità di concessione dei contributi)
1.
Ai produttori agricoli singoli o associati conduttori di aziende biologiche di cui all'articolo 2, comma 2, viene riservata priorità per gli interventi contributivi su opere di miglioramento fondiario, comprese siepi e alberature, previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali. Analoga priorità viene riservata ai produttori agricoli conduttori di aziende biologiche miste di cui dell'articolo 2, comma 3, purché la maggior parte della produzione lorda vendibile ottenibile provenga da processi produttivi agricoli biologici.
2.
Ai preparatori singoli o associati conduttori di aziende di trasformazione biologica viene riservata priorità per gli interventi contributivi sulle opere strutturali, di acquisto e miglioramento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali.>>.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative