LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  16/12/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane

Art. 23
 (Funzioni delle Province in materia di mobilità e trasporto pubblico locale)
1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto le Province esercitano le funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari, anche mediante utilizzo diretto di finanziamenti previsti da leggi statali a favore della Regione, nelle seguenti materie:
a) realizzazione di pensiline e infrastrutture automobilistiche previste nel piano del trasporto pubblico regionale e locale;
b) promozione del trasporto pubblico regionale e locale;
c) progettazione e realizzazione di piste e itinerari ciclabili da parte dei Comuni.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1, lettera c), gli interventi facenti parte della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR), come individuata con la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2006, n. 2297 (L.R. 14/1993 - individuazione della rete di viabilità ciclabile di interesse regionale ReCIR), e successive integrazioni.
3. Fino all'adozione del Piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), le Province operano sulla base dei Piani provinciali della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 3 della medesima legge, dando priorità ai tronchi funzionali di itinerari ciclabili previsti dalla ReCIR secondo gli indirizzi unitari definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le funzioni autorizzative assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, sono trasferite alle Province. Le funzioni sono svolte dalla Provincia di partenza nel caso in cui le gare da autorizzare interessino il territorio di più Province.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 42, comma 4, L. R. 23/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 42, comma 5, L. R. 23/2007