LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20

Norme in materia di cooperazione sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/11/2006
Materia:
240.04 - Cooperazione

Art. 3
 (Istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali)
1. È istituito presso il Servizio competente in materia di cooperazione sociale l'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo.
2. L'Albo è pubblico e si articola nelle seguenti sezioni:
a) cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi;
b) cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991.
2 bis. Tra i servizi indicati alla lettera a) del comma 2 sono incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106).
3. Le cooperative sociali che svolgono ambedue le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono iscritte sia nella sezione a) che nella sezione b) dell'Albo, a condizione che nello statuto sia esplicitamente indicato il collegamento funzionale tra la tipologia di svantaggio dei lavoratori da inserire e gli ambiti di attività socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in modo che sia garantito l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 381/1991, e previa verifica della sussistenza della netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate. In tal caso la sussistenza del requisito della percentuale minima di lavoratori svantaggiati prevista dalla legge 381/1991 è determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attività di tipo b).
4. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione per:
a) la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), e agli articoli 22, 23 e 24;
b) la partecipazione al sistema di programmazione degli interventi e dei servizi sociali in conformità al capo V del titolo II della legge regionale 6/2006;
c) l'accesso all'accreditamento quale titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico in conformità all'articolo 33 della legge regionale 6/2006;
d) l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla normativa regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 6, lettera a), L. R. 16/2010
2Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 1, L. R. 21/2013
3Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 8, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 43, lettera a), L. R. 13/2022