LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/2006
Allegati:
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.01 - Beni ambientali

Art. 25
 (Demanio idrico regionale)
1. Per le esigenze di conservazione, miglioramento e mantenimento della biodiversità, nonché per le iniziative riguardanti la fruizione didattica e le attività di ricerca scientifica, le porzioni di demanio idrico regionale che presentano caratteri di naturalità particolarmente significativi, in particolare per quanto riguarda la presenza di specie e habitat di interesse comunitario o specie animali o vegetali endemiche rare o minacciate, sono attribuite alla disponibilità, alla gestione e alla vigilanza del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna mediante deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna di concerto con l'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità.