LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/2006
Allegati:
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.01 - Beni ambientali

Art. 23
 (Sanzioni)
1. Ferme restando le disposizioni e le sanzioni relative al danno ambientale, alle violazioni delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 22 si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera a); le sanzioni sono raddoppiate qualora in conseguenza della violazione sussista un degrado o una perturbazione significativa dell'habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
b) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera b);
c) sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro per ogni UBA o frazione di essa pascolata in violazione all'articolo 22, comma 1, lettera c);
d) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ogni decara o frazione di essa dissodata o alterata in violazione all'articolo 22, comma 1, lettera d);
e) sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 250 euro per la violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera e);
f) rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati, limitatamente alle violazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), c), d) ed e).
2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
3. Il ripristino degli habitat previsto dal comma 1, lettera f), è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dal direttore della struttura territoriale forestale competente; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.
4. Per le finalità previste dal comma 1 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, è istituita <<per memoria>>, al titolo III - categoria 3.5 - l'unità previsionale di base 3.5.115, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 256 - Tutela ambienti naturali e fauna - con la denominazione <<Proventi derivanti da sanzioni amministrative in materia di beni ambientali>> con riferimento al capitolo 42 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di danno ambientale>>.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 100, comma 1, L. R. 26/2012