LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

CAPO II
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 107

( ABROGATO )

Note:
1Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 115, c. 2, della presente legge.
2Integrata la disciplina del comma 10 da art. 3, comma 2, L. R. 24/2006
3Comma 17 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 7/2007
4Autorizzata dall'art. 23, comma 1, L.R. 10/2012, con riferimento al disposto del comma 7, la dismissione delle partecipazioni della Regione alla società Fiera Trieste SpA. Sino alla conclusione della procedura di dismissione e alla pubblicazione nel BUR del decreto del Presidente della Regione concernente la cessazione dell'efficacia delle disposizioni riferite alla partecipazione azionaria a Fiera Trieste SpA, continua ad applicarsi la disciplina previgente come indicato all'art. 30, commi 2 e 3, della citata L.R. 10/2012.
5Parole sostituite al comma 17 bis da art. 25, comma 1, L. R. 10/2012
6Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
7Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera e), L. R. 17/2025
Art. 108

( ABROGATO )

Note:
1Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 115, c. 2, della presente legge.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera e), L. R. 17/2025