LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

TITOLO VI
 SANZIONI
CAPO I
 Disposizioni sanzionatorie in materia di attività commerciale e somministrazione
Art. 79
 (Disposizioni comuni)
1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono applicate in base alle norme di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
2. Sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
3. In caso di recidiva, il Comune dispone la sospensione dell'attività secondo quanto stabilito agli articoli 80, 81, 82 e 83, e, qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 80
 (Sanzioni amministrative relative al commercio in sede fissa)
1. La violazione delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa da 1.600 euro a 10.000 euro. La mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con la medesima sanzione da 1.600 euro a 10.000 euro e con l'ordine di chiusura dell'attività.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 14 bis e 39, è punita con una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 6.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con una sanzione amministrativa da 8.000 euro a 25.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione comunale il Comune oltre alla sanzione amministrativa suindicata, dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico segnalato o autorizzato comporta la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 10.000 euro e il contestuale ordine di cessazione della vendita dei suddetti prodotti.
3. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera m), è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 4, si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.
5. La violazione degli obblighi di pubblicizzazione di cui all'articolo 32 e 32 bis sono punite con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
6. La violazione delle disposizioni in materia di vendite straordinarie, di cui agli articoli 34, 35, e 37, è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
7. I titoli autorizzativi concernenti gli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'articolo 12, comma 2, e articolo 13 sono revocati nei casi in cui il titolare:
a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio ovvero entro due anni, qualora trattasi di una grande struttura di vendita, salvo comunicazione di proroga autorizzata in caso di comprovata necessità;
b) sospenda l'attività per più di dodici mesi senza comunicarne la sospensione al Comune, ovvero, anche in presenza di comunicazione, superi il limite massimo di tre anni senza riattivazione dell'esercizio commerciale;
c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;
d) commetta recidiva, come definita all'articolo 79, comma 2, nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria;
e) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione.
8. È disposta la sospensione dell'attività degli esercizi di vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13 nel caso in cui non vengono rispettati i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e prevenzione incendi.
9. È disposta la chiusura degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di cui agli articoli 11 e 12, per le violazioni di cui al comma 7, lettere c), d) ed e) del presente articolo. Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma 7, si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici mesi.
10. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso fra cinque e venti giorni.
11. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall'Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 3.500 euro a 9.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di cinque e un massimo di trenta giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita fino a metri quadrati 1.500.
12. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall'Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 1.500 euro a 5.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di cinque e un massimo di trenta giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita superiori a metri quadrati 1.500.
13. Ogni altra violazione alle disposizioni di cui ai titoli I e II è punita con la sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 13/2008
2Comma 5 sostituito da art. 22, comma 2, L. R. 13/2008
3Comma 5 bis aggiunto da art. 22, comma 3, L. R. 13/2008
4Comma 11 sostituito da art. 22, comma 4, L. R. 13/2008
5Comma 5 bis sostituito da art. 2, comma 47, lettera c), L. R. 12/2010
6Comma 4 abrogato da art. 12, comma 2, L. R. 23/2014
7Comma 2 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 4/2016
8Comma 2 ter aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 4/2016
9Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
10Parole sostituite al comma 11 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
11Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 2, L. R. 4/2016
12Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
13Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
14Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
15Parole soppresse al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
16Parole soppresse al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
17Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016
18Comma 13 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera e), L. R. 19/2016
19Articolo sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 5/2023
Art. 81
 (Sanzioni amministrative relative al commercio sulle aree pubbliche)
1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la SCIA di cui all'articolo 42, in assenza o al di fuori del territorio della concessione di posteggio di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), e 49, comma 1, ovvero in violazione di quanto sancito all'articolo 43, commi 3 ter e 3 quater, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 15.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Ai fini del comma 1:
a) si considera senza SCIA anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione di cui al comma 6;
b) si considera esercizio dell'attività al di fuori del territorio della concessione di posteggio anche quella svolta in violazione dei limiti dell'area del posteggio concesso o in un posteggio diverso da quello assegnato;
c) non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.
(3)
2 bis. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.
3. Ogni altra violazione alle disposizioni del titolo III è punita con la sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 43, comma 1, i Comuni possono ridurre l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo fino al 50 per cento nel minimo e nel massimo, ferma restando la sanzione della confisca nei casi previsti dalla presente legge.
5. E' disposto il divieto di esercizio dell'attività:
a) nel caso in cui l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) nel caso in cui l'operatore incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 6;
c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio, di cui all'articolo 49, commi 9, 10, 11 e 12;
d) nel caso in cui l'attività itinerante di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), venga sospesa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
(4)
6. In caso di recidiva il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
6 bis. In caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 42, comma 2 bis, l'attività è sospesa per centoventi giorni, salvo che la regolarizzazione intervenga prima della scadenza del termine. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il periodo di sospensione, l'autorizzazione e la concessione del posteggio sono revocate.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 13/2008
2Comma 1 sostituito da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
3Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
4Comma 5 sostituito da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
5Parole sostituite al comma 3 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
6Comma 6 bis aggiunto da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
Art. 82

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
3Parole soppresse al comma 3 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
4Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
Art. 83
 (Sanzioni amministrative relative alla somministrazione)
1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 68, commi 1, secondo periodo, 2 e 5, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 68, comma 1, primo periodo, ovvero quando sia stato disposto il divieto di esercizio o la sospensione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 5, in materia di esercizio dell'attività, è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 77 bis e 78, in materia di pubblicità dei prezzi e degli orari, è punita con la sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
4.  
( ABROGATO )
(7)
5. È disposta la chiusura dell'esercizio di somministrazione nei casi in cui:
a) l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) vengono meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza; al fine di consentire all'operatore il ripristino dei requisiti mancanti, la revoca ovvero il divieto sono preceduti da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo comunicazione di proroga in caso di comprovata necessità;
c) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene presentata la SCIA o domanda per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo comunicazione di proroga in caso di comprovata necessità;
d) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione.
6. Nei casi di recidiva, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo e il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.
7. Nei casi di recidiva reiterata le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate ed è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
8. La violazione delle disposizioni di cui al titolo V, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, sono punite con una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.500 euro.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera c) del comma 4 da art. 67, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 1 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
3Comma 2 sostituito da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
4Comma 4 sostituito da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
5Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016
6Articolo sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 5/2023
7Comma 4 abrogato da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 13/2023