LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

CAPO IV
 Orari
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 29
 (Giornate di chiusura degli esercizi)
1. L'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa è svolto senza limiti relativamente alle giornate di apertura e chiusura, a eccezione dell'obbligo di chiusura nelle seguenti giornate festive: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 7/2007
2Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007
3Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007
4Comma 3 quater aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007
5Parole aggiunte al comma 8 da art. 8, comma 3, L. R. 7/2007
6Parole aggiunte al comma 9 da art. 8, comma 4, L. R. 7/2007
7Comma 10 sostituito da art. 8, comma 5, L. R. 7/2007
8Comma 11 bis aggiunto da art. 8, comma 6, L. R. 7/2007
9Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 16, comma 1, L. R. 7/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 13/2008
10Derogata la disciplina del comma 8 da art. 16, comma 1, L. R. 7/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 13/2008
11Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dall'art. 31 della medesima L.R. 13/2008.
12Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 ottobre 2016, come disposto all'art. 1, comma 2, della medesima L.R. 4/2016.
13Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 1 della L.R. 4/2016.
Art. 29 bis
 (Ambito di applicazione dell'articolo 29)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 29 trovano applicazione anche nei confronti di ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet.
2.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 47, lettera a), L. R. 12/2010
2Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 4/2016
3Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 30
 (Deroghe per le località a prevalente economia turistica)
1. Nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente le giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 29.
2.  
( ABROGATO )
3. Le località a prevalente economia turistica sono individuate nei comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro. Con deliberazione della Giunta regionale, su domanda del Comune interessato, possono essere individuate ulteriori località a prevalente economia turistica, anche sulla base delle rilevazioni periodiche effettuate da PromoTurismoFVG. Possono ottenere tale qualificazione i Comuni, o particolari zone degli stessi, in cui si registra un rilevante afflusso turistico stagionale od occasionale correlato a particolari eventi ricorrenti di rilevante attrattività.
3 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti il procedimento per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e il numero massimo di giornate in cui può essere disposta la deroga ai sensi del comma 3, tenuto anche conto della specificità degli eventi rilevanti e della diversa attrattività turistica connessa alle peculiari caratteristiche dei territori.
3 ter. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, qualora diffuse esigenze organizzative dei Comuni ne attestino l'opportunità, può disporre per l'intero territorio regionale la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29 per tutte o parte delle giornate ivi previste.
3 quater. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 3 bis la Giunta regionale individua le località a prevalente economia turistica su domanda dei Comuni interessati e sulla base della documentazione presentata dagli stessi attestante la fruizione turistica dei territori.
3 quinquies. Sono fatti salvi i provvedimenti di deroga già adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio).
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 13/2008
2Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 47, lettera b), L. R. 12/2010
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 40, comma 4, L. R. 12/2002 nel testo modificato da art. 43, comma 1, L. R. 7/2011
4Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
5Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
8Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
9Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
10Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
11Comma 3 quater aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
12Comma 3 quinquies aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
13Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 3 della L.R. 4/2016 e successivamente dall'art. 14 della L.R. 19/2016.
Art. 30 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 7/2007
2Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 13/2008
Art. 31
 (Esclusioni)
1. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle seguenti categorie di esercizi:
a) le farmacie;
b) le rivendite di generi di monopolio;
c) gli esercizi interni alle strutture ricettive;
d) gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;
e) i punti vendita della stampa quotidiana e periodica;
f) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente mobili e articoli di arredamento;
g) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente libri;
h) gli impianti di distribuzione carburante;
i) le imprese artigiane o industriali non rientranti nell'articolo 28, comma 1, quando esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti;
j) gli esercizi commerciali che vendono autoveicoli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici;
k) le rivendite di fiori.
2. Si considerano prevalenti le attività esercitate su oltre metà della superficie di vendita o riguardanti oltre la metà del volume d'affari. La prevalenza viene accertata dal Comune.