LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 81
 (Sanzioni amministrative relative al commercio sulle aree pubbliche)
1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la SCIA di cui all'articolo 42, in assenza o al di fuori del territorio della concessione di posteggio di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), e 49, comma 1, ovvero in violazione di quanto sancito all'articolo 43, commi 3 ter e 3 quater, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 15.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Ai fini del comma 1:
a) si considera senza SCIA anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione di cui al comma 6;
b) si considera esercizio dell'attività al di fuori del territorio della concessione di posteggio anche quella svolta in violazione dei limiti dell'area del posteggio concesso o in un posteggio diverso da quello assegnato;
c) non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.
(3)
2 bis. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.
3. Ogni altra violazione alle disposizioni del titolo III è punita con la sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 43, comma 1, i Comuni possono ridurre l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo fino al 50 per cento nel minimo e nel massimo, ferma restando la sanzione della confisca nei casi previsti dalla presente legge.
5. E' disposto il divieto di esercizio dell'attività:
a) nel caso in cui l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) nel caso in cui l'operatore incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 6;
c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio, di cui all'articolo 49, commi 9, 10, 11 e 12;
d) nel caso in cui l'attività itinerante di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), venga sospesa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
(4)
6. In caso di recidiva il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
6 bis. In caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 42, comma 2 bis, l'attività è sospesa per centoventi giorni, salvo che la regolarizzazione intervenga prima della scadenza del termine. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il periodo di sospensione, l'autorizzazione e la concessione del posteggio sono revocate.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 13/2008
2Comma 1 sostituito da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
3Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
4Comma 5 sostituito da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
5Parole sostituite al comma 3 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
6Comma 6 bis aggiunto da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023