Art. 73
(Disposizioni per i distributori automatici)
1. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e sempre che l'esercente sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività.
2. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, mediante distributori automatici collocati in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo allocato nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 69, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 70.
3. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi già autorizzati alla somministrazione o alla vendita di generi alimentari, o nelle loro immediate vicinanze, nonché nei locali non aperti al pubblico di cui all'articolo 21, comma 1, e di cui all'articolo 68, comma 5, lettere e) e f), è soggetta alla sola osservanza delle norme igienico-sanitarie e, in quanto applicabili, alle norme di pubblica sicurezza.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 13/2008
2Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
3Articolo sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 5/2023