1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo di tali prodotti, effettuata da personale adibito alla somministrazione, nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all'esercizio e dotate di servizi igienici ad uso della clientela;
b) superficie aperta al pubblico: l'area a disposizione dell'operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale e destinata all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
c) somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico: l'attività svolta in luoghi dove l'accesso è riservato a determinate persone;
d) attrezzature di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande;
e)
somministrazione nel domicilio del consumatore:
1) home food: attività di produzione di alimenti e bevande destinati alla vendita al dettaglio in una cucina domestica o comunque locali adibiti principalmente ad abitazione privata;
2) home restaurant: attività caratterizzata dalla somministrazione di alimenti e bevande presso la propria abitazione o comunque in locali adibiti principalmente ad abitazione privata da parte di persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
3) catering: attività che consiste nel preparare o distribuire pasti presso il domicilio del consumatore o presso altri luoghi idonei allo svolgimento di eventi, comprende la preparazione dei tavoli e/o buffet e il servizio di somministrazione;
4) banqueting: attività che consiste nell'organizzazione di eventi nei quali l'impresa può impegnarsi anche a preparare e distribuire pasti presso il domicilio del cliente o presso altri luoghi idonei allo svolgimento di eventi, in aggiunta alla preparazione dei tavoli e/o buffet e del servizio di somministrazione;
f) sorvegliabilità: il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal
decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564
(Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), e successive modifiche, differenziate a seconda siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone;
g) somministrazione stagionale: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentoquaranta giorni;
h) somministrazione temporanea: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non superiore a cinquantanove giorni.