Art. 56
(Punti vendita della stampa quotidiana e periodica)
1. L'apertura dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta a SCIA da inoltrarsi al SUAP del Comune competente per territorio.
2. Gli operatori possono vendere presso il proprio punto vendita qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa.
4.
Le testate, oggetto della parità di trattamento di cui al comma 3, sono i prodotti a contenuto editoriale, quotidiani o periodici, con finalità d'informazione, di formazione, di divulgazione, d'intrattenimento, destinati alla pubblicazione e diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata costituente elemento identificativo del prodotto, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla
legge 8 febbraio 1948, n. 47
(Disposizioni sulla stampa), e recano stampata sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione sul mercato.
5. Le chiusure dei punti vendita nei giorni domenicali e festivi, a eccezione dei giorni in cui non è prevista la pubblicazione dei quotidiani, nonché per ferie, sono regolate in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio, mediante la predisposizione di turni programmati dalla Camera di Commercio competente, d'intesa con le organizzazioni di categoria e nel rispetto degli orari di apertura previsti dall'accordo nazionale di categoria. Il calendario dei turni è distribuito a tutte le organizzazioni interessate.
Note:
1Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 19/2016