Art. 50
(Determinazione delle aree relative alle fiere)
1. Nelle fiere è previsto il rilascio della concessione di durata da nove a dodici anni del posteggio e contestuale autorizzazione con le modalità e le priorità previste dai criteri regionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a).
2. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene ai sensi di quanto sancito dall'articolo 49, comma 5.
3. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera comporta la decadenza dalla concessione del posteggio, fatti salvi i casi di giustificato motivo oggettivo definiti dai Comuni con proprio regolamento.
Note:
1Parole soppresse al comma 9 da art. 33, comma 1, L. R. 27/2007
2Comma 9 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 13/2008
3Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 4/2016
4Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 5, lettera a), L. R. 9/2019
5Parole soppresse al comma 3 da art. 19, comma 5, lettera b), L. R. 9/2019
6Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 5/2023