Art. 47
(Prescrizioni per i prodotti alimentari)
1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, sia la vendita, sia la somministrazione di alimenti e bevande, avviene anche nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 41, comma 2 ter, ed è soggetto alle norme di settore che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
1 bis.
Nei mercati giornalieri di nuova istituzione, le aree destinate al commercio di prodotti alimentari sono:
a) chiaramente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico e ambientale;
b) dotate di una propria rete fognaria, in grado di assicurare anche lo smaltimento dei servizi igienici generali del mercato nonché dei posteggi che ne abbiano la necessità;
c) dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera b), e all'energia elettrica; tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;
d) dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani possibilmente distinti per categoria di riciclaggio, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi.
5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche e integrazioni.
6. In deroga a quanto previsto al comma 5, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle fiere.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
2Comma 1 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
4Comma 2 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
5Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
6Comma 4 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016