Art. 41
(Ambito di applicazione)
1.
Le norme del presente titolo si applicano anche:
a) agli industriali e agli artigiani che intendano esercitare il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;
b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente.
b bis) ai soggetti che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendita della stampa quotidiana e periodica, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni prescritte per le specifiche attività.
2.
Il presente titolo non si applica:
a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
b) agli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del
decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la segnalazione certificata di inizio attività e il rispetto della normativa igienico-sanitaria.
2 ter. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni del presente titolo e del titolo VI.
2 quater.
Nell'adozione dei regolamenti disciplinati dal presente titolo, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 59, comma 1, L. R. 26/2012
2Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
3Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
4Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
5Comma 2 ter aggiunto da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
6Comma 2 quater aggiunto da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
7Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
8Parole sostituite al comma 2 bis da art. 16, comma 1, L. R. 19/2016
9Comma 2 bis abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 9/2019