Art. 38
(Sospensione e cessazione dell'attività)
1. La sospensione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, è comunicata dagli operatori commerciali al Comune almeno dieci giorni prima del suo inizio.
2. La sospensione di cui al comma 1 non può superare i dodici mesi. Nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi, l'operatore può chiedere preventivamente al Comune anche più di una volta l'autorizzazione a sospendere l'attività per periodi non superiori a sei mesi.
3. La cessazione dell'attività degli esercizi di vendita, di cui al comma 1, dev'essere comunicata dall'esercente al Comune entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
4. In caso di cessazione conseguente a cessione dell'esercizio, il cessionario deve darne comunicazione al Comune nei termini di cui al comma 3, solo qualora la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, venga presentata successivamente.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali delle attività commerciali nelle località a prevalente economia turistica.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 13/2008
2Parole sostituite al comma 4 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016