Art. 34
(Disciplina delle vendite di fine stagione - saldi)
1. Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.
2.
I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva, con riferimento ai prodotti di carattere stagionale o di moda, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti in via generale:
a) vendite di fine stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo; quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;
b) vendite di fine stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre.
2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, i periodi di cui al comma 2 possono essere modificati per specifiche esigenze correlate al periodo stagionale.
3. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 13/2008
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 1/2009
3Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 1, comma 2, L. R. 1/2009
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 4, comma 4, L. R. 18/2011
5Derogata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 93, L. R. 27/2014
6Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 26/2015
7Comma 2 sostituito da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
10Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023