Art. 29
(Giornate di chiusura degli esercizi)
1. L'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa è svolto senza limiti relativamente alle giornate di apertura e chiusura, a eccezione dell'obbligo di chiusura nelle seguenti giornate festive: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 7/2007
2Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007
3Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007
4Comma 3 quater aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007
5Parole aggiunte al comma 8 da art. 8, comma 3, L. R. 7/2007
6Parole aggiunte al comma 9 da art. 8, comma 4, L. R. 7/2007
7Comma 10 sostituito da art. 8, comma 5, L. R. 7/2007
8Comma 11 bis aggiunto da art. 8, comma 6, L. R. 7/2007
9Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 16, comma 1, L. R. 7/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 13/2008
10Derogata la disciplina del comma 8 da art. 16, comma 1, L. R. 7/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 13/2008
11Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dall'art. 31 della medesima L.R. 13/2008.
12Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 ottobre 2016, come disposto all'art. 1, comma 2, della medesima L.R. 4/2016.
13Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 1 della L.R. 4/2016.