Art. 101
2. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dal CATT FVG in conformità alle disposizioni regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione.
4. Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio.
5. Con deliberazione della Giunta regionale il CATT è autorizzato a utilizzare i fondi a esso assegnati per l'esercizio delle funzioni delegate per le finalità di cui all'articolo 100, non concessi al 31 dicembre, per una quota non eccedente il fabbisogno emergente dalle domande presentate, nell'esercizio finanziario successivo e per le medesime finalità.
5 bis. Il CATT FVG restituisce alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, la quota eccedente il fabbisogno di cui al comma 5.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 99, L. R. 1/2007
2Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 24/2009
3Vedi la disciplina transitoria del comma 5 bis, stabilita da art. 2, comma 51, L. R. 24/2009
4Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
5Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
6Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
7Derogata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 20, L. R. 27/2012
8Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
9Comma 5 sostituito da art. 8, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 14/2017
10Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 14/2017
11Comma 1 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 5/2023