Art. 15
(Comitato tecnico di valutazione)
1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale o regolamento.
2. Il Comitato è composto da sette componenti effettivi e sette sostituti con diritto di voto, di cui quattro di comprovata qualificazione in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico e tecnologico, con esperienza nell'ambito della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico, due esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e un esperto in scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti.
3. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive. Con la medesima deliberazione sono altresì nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.
4. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Per i progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico il responsabile del procedimento può, sentito il Comitato, affidare la preliminare valutazione tecnica dei progetti a esperti per materia (di seguito, Esperti) selezionati tra gli iscritti all'Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica del ministero dello sviluppo economico o all'Albo degli esperti del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Su richiesta del responsabile del procedimento il Comitato si esprime su particolari problematiche relative all'esame del progetto e ai casi di precontenzioso e contenzioso. Per l'espressione del parere il responsabile del procedimento, sentito il Comitato può individuare uno o più Esperti, per fornire supporto nell'esame delle predette problematiche, anche partecipando agli accertamenti in loco.
7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
8. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta ammonta a 150 euro per il Presidente e a 120 euro per gli altri componenti. L'importo è aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
9. Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali. Agli esperti è dovuto il rimborso spese per l'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 6 nella misura prevista per i dipendenti regionali.
10. Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato e l'ammontare dei compensi degli Esperti sono stabiliti con le direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale.
11. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3; in caso di mancata ricostituzione entro la scadenza il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 7/2008
2Comma 4 sostituito da art. 33, comma 2, L. R. 7/2008
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 3, L. R. 7/2008
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 20, lettera a), L. R. 12/2010
5Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 20, lettera b), L. R. 12/2010
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 22, L. R. 12/2010
7Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 30, lettera a), L. R. 22/2010
8Comma 3 bis sostituito da art. 2, comma 30, lettera b), L. R. 22/2010
9Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 30, lettera c), L. R. 22/2010
10Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 33, L. R. 22/2010
11Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 95, lettera a), L. R. 14/2012
12Parole sostituite al comma 8 da art. 2, comma 95, lettera b), L. R. 14/2012
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 4 ter, L. R. 5/2012, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 27, comma 1, L. R. 10/2014
14Parole aggiunte al comma 4 da art. 51, comma 1, L. R. 3/2015
15Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 19/2015
16Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 19, comma 2, L. R. 19/2015
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 3, L. R. 19/2015
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 4 bis, L. R. 3/2015 nel testo modificato da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 7 bis, L. R. 3/2015 nel testo modificato da art. 29, comma 1, L. R. 19/2015
20Articolo sostituito da art. 2, comma 7, L. R. 34/2015
21Parole soppresse al comma 4 da art. 11, comma 1, L. R. 14/2017
22Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 23, lettera a), L. R. 31/2017
23Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 23, lettera a), L. R. 31/2017
24Comma 8 sostituito da art. 2, comma 23, lettera b), L. R. 31/2017
25Comma 10 sostituito da art. 2, comma 23, lettera c), L. R. 31/2017
26Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 26, lettera a), L. R. 13/2019
27Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 26, lettera b), L. R. 13/2019
28Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 7, L. R. 11/2020
29Articolo sostituito da art. 90, comma 1, L. R. 3/2021 . Il Comitato tecnico di valutazione costituito con DGR n. 1398/2016, continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 26/7/2021, come disposto al c. 2, dell'art. 90, L.R. 3/2021.