LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/11/2005
Materia:
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
330.04 - Ricerca scientifica

Art.15
 (Comitato tecnico di valutazione)
1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica della Direzione medesima. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico e negli altri casi previsti con legge regionale o bando.
2. Il Comitato è composto da sette componenti effettivi e sette sostituti con diritto di voto, di cui:
a) tre esperti in ricerca e sviluppo del settore manifatturiero e dei processi e impianti industriali;
b) due esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dell'innovazione digitale;
c) un esperto in sostenibilità ambientale ed in efficienza energetica dei processi industriali ed in economia circolare nelle imprese;
d) un esperto in biotecnologie e/o farmaceutica.
3. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sulla base dei requisiti documentati di professionalità, onorabilità ed esperienza.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 sono altresì nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.
5. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Comitato si esprime inoltre su particolari problematiche relative al riesame dei progetti, anche nei casi di contenzioso; per l'espletamento di tali compiti i componenti del Comitato possono essere autorizzati dal Presidente, su proposta del responsabile del procedimento, ad effettuare accertamenti in loco.
7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
8. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta ammonta a 150 euro per il Presidente e a 120 euro per gli altri componenti. L'importo è aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
9. Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni, comprese le spese per l'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 6, nella misura prevista per i dipendenti regionali.
10. Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato sono stabilite con le direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale.
11. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. In caso di mancata ricostituzione entro la scadenza, il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 7/2008
2Comma 4 sostituito da art. 33, comma 2, L. R. 7/2008
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 3, L. R. 7/2008
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 20, lettera a), L. R. 12/2010
5Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 20, lettera b), L. R. 12/2010
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 22, L. R. 12/2010
7Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 30, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
8Comma 3 bis sostituito da art. 2, comma 30, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
9Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 30, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
10Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 33, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
11Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 95, lettera a), L. R. 14/2012
12Parole sostituite al comma 8 da art. 2, comma 95, lettera b), L. R. 14/2012
13Parole aggiunte al comma 4 da art. 51, comma 1, L. R. 3/2015
14Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 19/2015
15Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 19, comma 2, L. R. 19/2015
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 3, L. R. 19/2015
17Articolo sostituito da art. 2, comma 7, L. R. 34/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
18Parole soppresse al comma 4 da art. 11, comma 1, L. R. 14/2017
19Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 23, lettera a), L. R. 31/2017
20Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 23, lettera a), L. R. 31/2017
21Comma 8 sostituito da art. 2, comma 23, lettera b), L. R. 31/2017
22Comma 10 sostituito da art. 2, comma 23, lettera c), L. R. 31/2017
23Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 26, lettera a), L. R. 13/2019
24Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 26, lettera b), L. R. 13/2019
25Articolo sostituito da art. 90, comma 1, L. R. 3/2021 . Il Comitato tecnico di valutazione costituito con DGR n. 1398/2016, continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 26/7/2021, come disposto al c. 2, dell'art. 90, L.R. 3/2021.
26Articolo sostituito da art. 2, comma 5, L. R. 14/2023 . Il Comitato tecnico di valutazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2021, n. 1212 continua a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato.