Art. 3
(Accertamenti igienico-sanitari)
1.
Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo dei seguenti accertamenti igienico-sanitari:
a) accertamenti di cui agli articoli 30 e 35 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
b) certificato attestante i requisiti igienico-sanitari dei locali per il commercio di alimenti surgelati;
c) certificati concernenti la sicurezza sanitaria di un'attività soggetta alla valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 626/1994 e successive modifiche;
d) accertamenti concernenti la sicurezza sanitaria di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative);
e) provvedimento concernente l'idoneità dei locali da adibire ad attività agrituristiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);
f) accertamento di cui all'articolo 70, comma 1, della legge regionale 2/2002, relativo ai requisiti igienico-sanitari dei campeggi mobili.
2. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all'
articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e all'
articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della
legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), quale titolo per l'esercizio delle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti dei soggetti che operano in stabilimenti di produzione e deposito di alimenti destinati all'esportazione, qualora i Paesi importatori richiedano il possesso di una certificazione sanitaria equivalente al libretto di idoneità sanitaria.