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Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 6
 (Soggetti gestori dei servizi)
1. I servizi per la prima infanzia che concorrono al sistema educativo integrato possono essere gestiti:
a) dai Comuni, anche in forma associata;
b) da altri soggetti pubblici;
b bis) dalle famiglie in forma associata;
c) da soggetti del privato sociale;
d) da soggetti privati.
(1)
Note:
1Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 1, L. R. 7/2010