Art. 75
( ABROGATO )
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 181, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
2Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 10), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
3Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 11), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
4Parole soppresse al comma 5 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 12), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
5Parole soppresse al comma 6 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 13), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
6Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
7Parole sostituite al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
8Parole sostituite al comma 6 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
9Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
Art. 77
(Norme comuni per la concessioni degli incentivi)
2. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono cumulabili, nei limiti stabiliti dai regolamenti attuativi e nel rispetto della normativa comunitaria, con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.
3.
I soggetti beneficiari degli incentivi di cui alla presente legge sono tenuti al rispetto delle seguenti condizioni:
a) rispetto integrale delle norme che regolano il rapporto di lavoro, della normativa previdenziale, delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della contrattazione collettiva di cui all'
articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e dei principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
b) mancato ricorso, nei dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 223/1991.
3 bis.
Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), non è ammissibile la concessione degli incentivi per assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali di cui al Titolo III, Capo I, a favore di soggetti che, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio, abbiano effettuato licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223
(Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione viene richiesto l'incentivo.
3 ter.
Gli incentivi regionali di cui al comma 3 bis concessi a soggetti beneficiari che effettuino nei tre anni successivi all'assunzione, inserimento o stabilizzazione oggetto di incentivo, licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della
legge 223/1991
, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione è stato concesso l'incentivo, sono revocati.
3 quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera b), 3 bis e 3 ter non si applicano qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.
3 quater.1. Fermi restando i requisiti di accesso agli incentivi di cui al Titolo III Capo I, il regolamento regionale attuativo delle disposizioni medesime può prevedere che l'ammontare degli incentivi sia modulato avuto riguardo al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di cui viene sostenuta l'assunzione o la stabilizzazione.
3 quinquies. Al fine di favorire il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale, gli incentivi di cui al comma 3 bis possono essere concessi esclusivamente a fronte di assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali riguardanti soggetti che, alla data della presentazione della domanda di incentivo, risultino residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni.
4. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca e l'obbligo di restituzione dell'incentivo secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale.
4 bis. I regolamenti relativi agli incentivi regionali per assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali di cui al titolo III, capo I, possono disciplinare vincoli di durata del rapporto di lavoro incentivato e di permanenza della sede o dell'unità operativa del beneficiario nel territorio regionale.
4 ter. La violazione dei vincoli di cui al comma 4 bis comporta la revoca e la rideterminazione dell'incentivo, secondo quanto previsto dai regolamenti.
5. I regolamenti disciplinanti criteri e modalità di erogazione degli incentivi possono stabilire ulteriori cause di revoca o di decadenza dai medesimi.
6. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia e, in particolare, dei limiti di importo e di durata previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato e di aiuti "de minimis".
7. Gli interventi previsti dalla presente legge che prevedono la concessione di incentivi economici sono disciplinati da appositi regolamenti contenenti criteri e modalità di concessione.
7 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 7, gli interventi finalizzati all'attuazione di programmi dell'Unione europea sono realizzati secondo le modalità e le procedure stabilite dagli atti a essi connessi.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 94, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Comma 3 bis aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 9/2019
4Comma 3 ter aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 9/2019
5Comma 3 quater aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 9/2019
6Comma 3 quinquies aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 9/2019
7Parole soppresse al comma 2 da art. 46, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
8Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 46, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
9Comma 7 sostituito da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
10Comma 7 bis aggiunto da art. 46, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
11Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 281 dell' 1 dicembre 2020, depositata il 23 dicembre 2020 (in G.U. 1a serie speciale n. 53 dd. 30 dicembre 2020), l'illegittimità costituzionale del comma 3 quinquies del presente articolo, come introdotto dall'articolo 88 L.R. 9/2019.
12Comma 3 quater .1 aggiunto da art. 73, comma 1, L. R. 6/2021
13Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 21 giugno 2022, depositata il 28 luglio 2022 (in G.U. 1° serie speciale n. 31 del 3 agosto 2022), l'illegittimità costituzionale del comma 3 quater.1 del presente articolo, come introdotto dall'art. 73 L.R. 6/2021.
14Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 55, L. R. 13/2023
15Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 55, L. R. 13/2023
Art. 77 bis
(Collegi di conciliazione e arbitrato)
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al numero 9) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, il terzo membro dei collegi di conciliazione e arbitrato, in difetto di accordo tra le parti, è prioritariamente individuato nell'ambito dei dipendenti regionali. A tal fine è costituito, presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, un apposito elenco regionale.
2. Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla C che abbiano partecipato e superato corsi per mediatori e conciliatori.
3. Con regolamento regionale sono disciplinate, in particolare, le modalità d'iscrizione, di tenuta e di cancellazione dall'elenco, nonché le modalità di individuazione del terzo membro nel rispetto del principio di rotazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 16, lettera b), L. R. 31/2017
2Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 4, L. R. 12/2018
Art. 79
(Norme transitorie)
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
2. Fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 9, le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
3. Fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia, la Direzione centrale competente continua a svolgere le funzioni di osservazione del mercato del lavoro previste dall'
articolo 3 della legge regionale 20/2003.
4. In fase di prima applicazione, il Programma triennale è approvato entro il 31 marzo 2006.
5. In fase di prima applicazione, i regolamenti di esecuzione della presente legge possono essere emanati anche in assenza dell'approvazione del Programma triennale.
6. Il consigliere regionale di parità in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge continua il suo mandato fino alla scadenza prevista dalla normativa previgente.
7. I Nuclei per la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, costituiti ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale 20/2003 e in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano la loro operatività fino al completamento degli interventi previsti dai Piani dagli stessi predisposti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006.
8. Fino al 31 dicembre 2006, a favore dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di una situazione riconosciuta di grave difficoltà occupazionale, ai sensi della
legge regionale 20/2003, continuano a trovare applicazione i regolamenti regionali disciplinanti gli interventi di cui al
capo II della legge regionale 20/2003.
9. Le somme già assegnate alle Province per gli interventi di cui alla
legge regionale 20/2003 possono essere utilizzate, previa rendicontazione da parte delle Province medesime degli interventi già effettuati, per gli interventi previsti dal capo III del titolo III della presente legge.
11. Le somme già assegnate alle Province per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale di cui all'
articolo 21, comma 3, della legge regionale 12/2003, possono essere utilizzate, previa rendicontazione da parte delle Province medesime degli interventi già effettuati, per gli interventi previsti dal capo I del titolo III della presente legge.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 36, comma 2, 37, comma 1, lettere c) e d), 38, comma 1, lettera e), 41, 42 e 43 entrano in vigore l'1 gennaio 2006.
13. Con riferimento agli interventi programmati per l'anno 2006, il termine per la presentazione alla Direzione centrale della salute e protezione sociale dell'istanza di finanziamento di cui all'
articolo 14 quater, comma 1, della legge regionale 41/1996, come introdotto dall'articolo 43, è fissato al 31 gennaio 2006.
14. L'uso, nella presente legge, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e di incarichi pubblici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde solo ad esigenze di semplicità del testo.