LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

CAPO I
 Interventi per il sostegno al credito e al reddito
Art. 64
 (Forme di sostegno al credito dei lavoratori)
1. La Regione sostiene l'accesso al credito da parte di lavoratori subordinati privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficoltà individuate con regolamento, sentita la Commissione regionale per il lavoro, nonché da parte di collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato residenti nel territorio regionale.
2. La Regione individua e istituisce, con propria norma, sentite le parti sociali, gli strumenti più idonei al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 tramite l'istituzione di un Fondo di garanzia o il sostegno a forme mutualistiche di garanzia.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 6, L. R. 2/2006
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 19, L. R. 2/2006
Art. 65
 (Interventi per il sostegno al reddito)
1. La Regione promuove un utilizzo degli ammortizzatori sociali informato all’attuazione del principio di condizionalità fra politiche attive e politiche passive del lavoro.
2. La Regione supporta gli interventi attuati dagli enti bilaterali in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.
3. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di solidarietà difensivo, quale strumento privilegiato e condiviso fra le parti di gestione delle eccedenze di personale.
4. La Regione promuove e sostiene strumenti di anticipazione ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale, nelle ipotesi in cui l'anticipazione non possa essere garantita dal datore di lavoro.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, comma 1, L. R. 5/2008
2Articolo sostituito da art. 93, comma 1, L. R. 26/2012
3Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 9, comma 5, L. R. 20/2015
4Parole sostituite al comma 1 da art. 45, comma 1, L. R. 17/2020