Contrasto del lavoro sommerso e irregolare e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Art. 52
(Finalità e interventi)
1.
La Regione, al fine di accrescere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare:
a) promuove forme di collaborazione e azione sinergica con gli organi periferici competenti dell'Amministrazione centrale dello Stato;
b) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento degli altri soggetti interessati a livello regionale;
c) favorisce la realizzazione di iniziative e progetti, concertati con i soggetti interessati, le parti sociali e gli enti bilaterali, finalizzati ad attuare gli obiettivi di cui al presente articolo;
d) sostiene le nuove lauree specialistiche in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro;
e) sviluppa progetti volti alla conoscenza dei diritti dei lavoratori relativamente alle condizioni di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
2. Gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, lettera b), sono emanati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, previa concertazione con le parti sociali, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Università degli studi di Trieste e di Udine convenzioni per la realizzazione di iniziative formative finalizzate a promuovere la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere iniziative concordate tra le parti sociali utili a una più efficace azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e a promuovere campagne di informazione che accrescano la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 53
(Contrasto al lavoro sommerso e irregolare)
1. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro e l'Assessore regionale competente in materia di protezione sociale, in accordo con il Comitato di cui all'articolo 6, promuovono protocolli d'intesa con le articolazioni regionali dell'INPS, dell’Ispettorato del lavoro e dell'INAIL e con ogni altro soggetto competente, al fine di scambiare ogni informazione utile a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, concordare linee di intervento e diffondere la cultura del lavoro regolare, sentite le parti sociali e il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 17/2020
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 54
1. La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di salute, il Piano regionale della prevenzione, di durata quinquennale, in cui vengono indicati obiettivi specifici e cronoprogramma delle attività dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari, anche tenendo conto delle eventuali indicazioni emerse nell'ambito della concertazione di cui all'articolo 52, comma 2, e del parere del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 56. Gli obiettivi, i requisiti e i criteri oggetto della valutazione sono declinati nel "Documento per la valutazione" del Piano, contestualmente approvato.
2. Sono garantite ai servizi di prevenzione e di sicurezza negli ambienti di lavoro le dotazioni organiche minime approvate con deliberazione della Giunta regionale.
3. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è attribuita alla Direzione centrale compente in materia di salute, che ne riferisce gli esiti agli Assessori regionali competenti in materia di salute e di lavoro e al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56. La Direzione centrale competente trasmette annualmente alla Direzione operativa del Centro nazionale della prevenzione e il controllo delle malattie idonea documentazione sulle attività svolte.
Note:
1Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 55
(Criteri e modalità per la concessione degli incentivi)
1. I criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al presente capo sono determinati con regolamento regionale, emanato su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito della concertazione di cui all'articolo 52, comma 2, e sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.
Art. 56
(Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)
1.
È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di salute il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998, il quale svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) coordina le iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, all'assistenza e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla emersione del lavoro sommerso e irregolare;
b) svolge attività di supporto nei confronti degli organi tecnici di vigilanza anche attraverso l'attività di interpello, al fine di garantire uniformità e omogeneità degli interventi a livello regionale;
c) riceve dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con cadenza almeno biennale, il rapporto sull'andamento del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ottenuto anche dall'elaborazione dei dati disponibili nel database Flussi Informativi INAIL-Regioni;
d) formula, anche sulla base di un monitoraggio della situazione, indicazioni per una corretta formulazione dei documenti aziendali di valutazione dei rischi.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
3Comma 2 abrogato da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
Art. 56 bis
(Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)
1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.
2. La Regione istituisce il Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.
3. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, i destinatari, i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
4. L'applicazione del Fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2007.
4 bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale delle attività svolte dalla Protezione civile regionale i contributi a valere sul Fondo regionale di solidarietà di cui al comma 2 sono concessi, nei termini e con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, anche a favore dei familiari dei volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che siano deceduti nell'adempimento del servizio di protezione civile, anche al di fuori del territorio regionale, a condizione che tale circostanza sia attestata dal responsabile della struttura regionale di Protezione civile e che per il sinistro abbia trovato operatività la tutela assicurativa prevista specificamente per le attività di protezione civile.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 30/2007
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008
3Integrata la disciplina del comma 4 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008
4Comma 4 bis aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 10/2023 . La disposizione trova applicazione per gli eventi verificatisi a decorrere dall'1/1/2022.
Art. 56 ter
(Sostegno alla realizzazione di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro per i lavoratori edili)
1.
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera c), al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a decorrere dall'anno 2026, un contributo annuale alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), finalizzato alla realizzazione di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei seguenti soggetti:
a) lavoratori edili iscritti alle Casse Edili;
b) lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse Edili;
c) lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile;
d) scuole secondarie di primo e di secondo grado, loro studenti e rispettive famiglie.
2. Ciascuna Cassa Edile presenta entro il 28 febbraio alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, il progetto di cui al comma 1, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 1, indicando il numero di iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
3. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'
articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.
4. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 1 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo procede alla concessione del contributo, nonché, nell'ipotesi di cui al comma 3, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.
5. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 1 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile dell'anno di presentazione della domanda al 31 marzo dell'anno successivo.
6. Ciascuna Cassa Edile trasmette alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'
articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.
7. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 6, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.
8. Le risorse sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.