LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

CAPO II
 Inserimento lavorativo delle persone con disabilità
Art. 36
 (Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità)
1. In attuazione dei principi della legge 68/1999 e in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 41/1996, la Regione promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità, sostenendone l'inserimento, l'integrazione lavorativa e l'autoimprenditorialità attraverso i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) sostiene l'utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, tenendo conto delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni delle persone con disabilità;
b) promuove la cultura dell'integrazione professionale e della stabilizzazione lavorativa delle persone con disabilità anche attraverso progetti concertati con i soggetti competenti in materia e i datori di lavoro pubblici e privati;
c) sostiene la personalizzazione degli interventi di formazione delle persone con disabilità per un più efficace inserimento al lavoro.
3. Gli obiettivi e le priorità di intervento per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone con disabilità, declinati anche attraverso apposite linee guida organizzative e metodologiche, sono realizzati in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, le istituzioni e i servizi deputati a garantire il diritto alla formazione e al lavoro e alla piena integrazione delle persone con disabilità, valorizzando il ruolo del terzo settore.
3 bis. Al fine di garantire la corretta applicazione della legge 68/1999 , la Regione definisce:
a) i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all' articolo 11 della legge 68/1999 ;
b) le modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale di cui all'articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;
c) le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui al comma 2, lettera a), nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;
d) i requisiti professionali degli operatori per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e i relativi percorsi formativi;
e) con regolamento regionale, le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all' articolo 5, comma 7, della legge 68/1999 ;
f) con regolamento regionale, i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all' articolo 8, comma 2, della legge 68/1999 ;
g)   ( ABROGATA )
h) le modalità di funzionamento e i compiti dei comitati tecnici di cui all'articolo 38;
i) ogni altro atto programmatorio o di indirizzo finalizzato alla realizzazione della legge 68/1999 , per quanto di competenza regionale.
Note:
1Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, della presente legge.
2Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 63, L. R. 17/2008
3Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
4Comma 3 bis sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
5L'abrogazione del comma 63 dell'art. 10, L.R. 17/2008, disposta erroneamente dall'art. 34, comma 1, lett. d), L.R. 13/2015, si intende non produttiva di effetti a carico del comma 3bis del presente articolo.
6Integrata la disciplina della lettera d) del comma 3 bis da art. 36, comma 2, L. R. 6/2006 nel testo modificato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2015
7Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 bis da art. 8, comma 2, lettera a), L. R. 24/2016
8Parole aggiunte alla lettera f) del comma 3 bis da art. 8, comma 2, lettera b), L. R. 24/2016
9Rubrica dell'articolo modificata da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
10Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
11Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
12Comma 3 sostituito da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
13Lettera g) del comma 3 bis abrogata da art. 26, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020
Art. 37

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, della presente legge.
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 36, comma 2, L. R. 6/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 31, comma 1, L. R. 13/2015
3Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera e), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
Art. 38
 (Servizi del collocamento mirato)
1. Per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali, operano i Servizi del collocamento mirato che, oltre agli adempimenti finalizzati all'avviamento lavorativo e al rispetto degli obblighi di cui alla legge 68/1999 , provvedono:
a) alla progettazione e realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno della rete integrata dei servizi, anche avvalendosi della sottoscrizione di apposite convenzioni con i Servizi di integrazione lavorativa di cui all' articolo 14 bis della legge 41/1996 ovvero con altri Servizi pubblici idonei allo svolgimento di detta attività;
b) alla consulenza specialistica alle imprese per le finalità di cui all'articolo 36 e in particolare per rendere efficaci i percorsi di inserimento lavorativo di cui alla lettera a);
c) alla diffusione delle opportunità previste per le imprese in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
d) alla sperimentazione, di concerto con i servizi sociosanitari, di progettualità innovative in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle capacità globali, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.
Note:
1Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12 della presente legge.
2Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
3Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 36, comma 5, L. R. 13/2015
4Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 20/2018 , a decorrere dall'1/10/2018, come disposto dall'art. 12, c. 3, L.R. 20/2018.
5Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 38 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 64, L. R. 17/2008
2Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera f), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
Art. 39
 (Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità)
1. Per le finalità di cui all'articolo 36 è istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.
2. Il Fondo è alimentato:
a) dagli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 15 della legge 68/1999 ;
b) dai contributi esonerativi di cui all' articolo 5, comma 3, della legge 68/1999 ;
c) dai conferimenti di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati;
d) da somme stanziate dalla Regione.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, il Fondo è destinato a sostenere il collocamento mirato delle persone con disabilità attraverso azioni finalizzate all'inserimento e all'integrazione lavorativa, in particolare, attraverso:
a) interventi volti a sostenere l'assunzione e la stabilizzazione occupazionale, l'attivazione di tirocini, la realizzazione e l'adeguamento del posto di lavoro, l'accessibilità e la rimozione delle barriere che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro, la realizzazione di percorsi personalizzati, l'attuazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo, lo svolgimento di attività di tutoraggio, anche con riferimento alle convenzioni di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 , lo svolgimento di attività di formazione e l'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
b) progetti sperimentali elaborati dagli enti individuati dalla legge 68/1999 , relativi alle persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento al lavoro;
c) specifiche progettualità attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con gli organismi deputati alla realizzazione del collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999 .
3 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione degli interventi di cui al comma 3 che abbiano natura contributiva.
Note:
1Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
2Comma 3 sostituito da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
3Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 24/2016
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 28, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 40
 (Validazione delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità)
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, possono essere stipulate convenzioni quadro ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 , sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro, definisce con propria deliberazione i criteri per la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, disciplinando in particolare:
a) il coefficiente minimo di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;
b) i limiti quantitativi massimi di copertura della quota d'obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni;
c) le modalità con cui i datori di lavoro potranno aderire alle convenzioni;
d) le procedure per l'individuazione dei lavoratori con disabilità che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, debbono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 88, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 88, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Comma 1 sostituito da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
4Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
5Rubrica dell'articolo modificata da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
6Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 20/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 41/1996.
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 43
 (Integrazioni alla legge regionale 41/1996)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2.
Dopo l'articolo 14 della legge regionale 41/1996 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 14 bis
 (Servizi di integrazione lavorativa)
1. I Servizi di integrazione lavorativa (SIL) hanno il compito di promuovere e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso l'utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all'integrazione lavorativa.
2. I Servizi di integrazione lavorativa garantiscono il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 assicurando il raccordo con le Province e i loro servizi per l'impiego e i servizi sociali e sanitari, nonché programmando e attuando specifici progetti secondo le tipologie previste dall'articolo 14 ter.
3. I soggetti istituzionali cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale definisce con apposito progetto obiettivo le modalità organizzative dei Servizi di integrazione lavorativa.
Art. 14 ter
 (Percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa e progetti per l'inserimento)
1. Per le finalità di cui all'articolo 14 bis, comma 1, la Regione sostiene l'utilizzo di progetti inerenti:
a) percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;
b) l'inserimento socio-lavorativo rivolto a persone la cui insufficiente produttività non consente l'inserimento a pieno titolo nella realtà lavorativa, ma rende comunque praticabile il mantenimento nell'ambiente di lavoro.
2. La Giunta regionale definisce con il progetto obiettivo di cui all'articolo 14 bis, comma 4, le modalità organizzative e di svolgimento dei progetti di cui al comma 1.
3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui al comma 1, lettera a), che prevedono periodi di permanenza in normali luoghi di lavoro, spetta un incentivo pari a 2 euro per ora di presenza. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al comma 1, lettera b), spetta un assegno di incentivazione pari a 200 euro mensili. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
5. La competenza ad assicurare le persone disabili inserite nei progetti di cui al presente articolo contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il Servizio per l'integrazione lavorativa.
6. Per le persone disabili che partecipano ai progetti di cui al presente articolo è prevista la copertura delle spese connesse. In particolare viene garantito l'uso gratuito dei mezzi di trasporto pubblico, limitatamente al tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro, con le modalità già vigenti a livello regionale per gli invalidi civili, ovvero il rimborso dei costi sostenuti per effettuare il medesimo tragitto. Vengono inoltre coperte le eventuali spese di mensa e pernottamento, previa certificazione delle stesse.
Art. 14 quater
 (Modalità contributive e di rendicontazione)
1. Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono gli interventi, gli enti cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis trasmettono alla Direzione centrale della salute e protezione sociale apposita istanza di finanziamento corredata di un programma triennale degli interventi soggetto ad aggiornamento annuale.
2. Il programma contiene l'indicazione dei progetti proposti e il relativo preventivo di spesa.
3. I programmi e gli aggiornamenti annuali sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale che provvede sulla loro base al riparto annuale dei finanziamenti disponibili su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.
4. L'erogazione viene disposta ogni anno in via anticipata fino all'intero ammontare dei finanziamenti.
5. I beneficiari sono tenuti ad utilizzare i finanziamenti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'erogazione.
6. I relativi rendiconti, contenenti l'elenco dei beneficiari e delle spese sostenute in attuazione degli interventi programmati, devono essere presentati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.>>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
2Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 44
 (Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista)
1. La Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 113/1985, è istituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) il Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, o un dirigente suo delegato, con funzioni di presidente;
b) quattro esperti in telefonia, scrittura e lettura Braille e con conoscenza delle materie idonee al conseguimento delle qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente.
1 bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), è previsto anche un componente supplente che sostituisce il componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Comma 1 bis aggiunto da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
4Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020