Art. 45
(Azioni per prevenire e fronteggiare le gravi difficoltà occupazionali)
1.
La Regione, con il concorso delle parti sociali, realizza e sostiene azioni volte a raggiungere i seguenti obiettivi:
a) prevenire le situazioni di grave difficoltà occupazionale e limitare i conseguenti problemi occupazionali dei lavoratori in esubero, con particolare riguardo alle categorie più esposte quali le donne e le persone di età superiore a quarantacinque anni;
b) affrontare e ridurre l'impatto negativo delle situazioni di crisi sulle persone, sul territorio e sul mercato del lavoro;
c) contribuire a difendere il patrimonio produttivo regionale e le risorse professionali e imprenditoriali;
d) favorire accordi tra imprese dello stesso ramo produttivo atti a fronteggiare situazioni di crisi occupazionale.
2.
Al fine di realizzare le azioni di cui al comma 1, la Regione:
a) definisce una procedura di intervento integrata, condivisa e partecipata con le parti sociali comprendente l'individuazione dei criteri e degli indicatori mirati all'osservazione delle gravi difficoltà occupazionali a livello settoriale, territoriale o aziendale;
b) svolge, per il tramite dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, attività di monitoraggio continuo del mercato del lavoro regionale, delle sue dinamiche evolutive e delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base dei criteri e degli indicatori di cui alla lettera a).
3. La Regione, anche tramite le azioni di cui al comma 1, promuove il raccordo a livello regionale fra le politiche del lavoro e quelle delle attività produttive.
Note:
1Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
2Parole soppresse al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4Comma 2 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 17/2020